Sismabonus acquisti: l'Agenzia delle Entrate sulle asseverazioni tecniche

Una nuova risposta del Fisco chiarisce modalità e termini per la presentazione delle asseverazioni previste dal D.M. n. 58/2017 per accedere al sismabonus 110%

di Redazione tecnica - 22/07/2021

L'art. 119, comma 4 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilanacio) ha elevato al 110% l'aliquota della detrazione fiscale spettante per gli interventi di riduzione del rischio sismico (Sismabonus) cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63.

Il Sismabonus acquisti e l'asseverazione tecnica

Tra i requisiti previsti per accedere alla detrazione l'art. 119, comma 13, lettera b) del Decreto Rilancio prevede che per gli interventi di riduzione del rischio sismico, l'efficacia degli stessi è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017.

Previsto anche che i professionisti incaricati attestano la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Proprio sulle asseverazioni e sulla congruità delle spese sono nati parecchi dubbi, specialmente in riferimento agli interventi di cui al comma 1-septies dell’articolo 16 del D.L. n. 63/2013. Dubbi che, come spesso accaduto da quanto è stato previsto il superbonus, hanno necessitato dell'intervento dell'Agenzia delle Entrate.

Speciale Superbonus

Sismabonus acquisti e Asseverazione: nuova risposta dell'Agenzia delle Entrate

L'ultimo chiarimento lo fornisce il Fisco con la risposta n. 494 del 20 luglio 2021 che entra nel merito di un acquisto della metà di una unità immobiliare acquistata da un'impresa di costruzione a seguito di demolizione e ricostruzione con riduzione del rischio sismico (art. 16, comma 1-septies del D.L. n. 63/2013).

Il caso sottoposto al giudizio dell'Agenzia delle Entrate può essere così riassunto:

  • deposito della relazione del progettista, unitamente all'asseverazione di riduzione del rischio sismico, allo Sportello unico delle Attività Produttive (SUAP) in data 23 dicembre 2019;
  • deposito del direttori dei lavori al SUAP dell'attestazione di conformità al progetto strutturale dei lavori eseguiti in data 26 agosto 2020;
  • stipula dell'atto di acquisto e relativi pagamenti corrisposti dopo il 1° luglio 2020 (in particolare, il rogito è stato stipulato in data 1° settembre 2020).

L'istante chiede:

  • se può accedere al superbonus 110%, considerato che l'asseverazione del progettista e l'attestazione del direttore dei lavori di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 2017 sono state redatte sulla base di quanto previsto dal citato decreto;
  • in alternativa, se possa applicare alla fattispecie descritta l'istituto della remissione in bonis di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legge n. 16 del 2012.

L'asseverazione tecnica

L'Agenzia delle Entrate, dopo aver riepilogato i presupposti agevolativi previsti dalla norma, ha ricordato che affinché gli acquirenti delle unità immobiliari possano beneficiare della detrazione prevista dall'articolo 16, comma 1- septies del D.L. n. 63/2013, è necessario, al ricorrere di tutte le altre condizioni normativamente previste, che l'atto di acquisto degli immobili sia stipulato entro i termini di vigenza dell'agevolazione.

Sull'argomento, come redazione abbiamo pubblicato l'articolo Sismabonus e asseverazione del progettista: come e quando inviarla in cui è riepilogato entro quando va inviata e come si compila l'asseverazione del progettista per accedere al sismabonus e al supersismabonus.

Il Fisco ha chiarito che la detrazione di cui al citato comma 1-septies spetta agli acquirenti delle unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche 2 e 3, oggetto di interventi le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017 ma prima del 1° maggio 2019, data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, anche se l'asseverazione di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58 non è stata presentata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo.

Ai fini della detrazione è necessario che la predetta asseverazione sia presentata dall'impresa entro la data di stipula del rogito dell'immobile oggetto degli interventi di riduzione del rischio sismico.

Il comma 2, dell'articolo 3, del DM n. 58/2017 dispone che «Il progettista dell'intervento strutturale, ad integrazione di quanto già previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e dal citato decreto 14 gennaio 2008,assevera, secondo i contenuti delle allegate linee guida, la classe di rischio dell'edificio precedente l'intervento e quella conseguibile a seguito dell'esecuzione dell'intervento progettato».

Il successivo comma 6 precisa che «L'asseverazione di cui al comma 2 è effettuata secondo il modello contenuto nell'allegato B che è parte integrante e sostanziale del presente decreto».

L'asseverazione tecnica dopo il Decreto Rilancio

Per tenere conto delle disposizioni previste dall'art. 119 del Decreto Rilancio, il DM n. 58/2017 è stato aggiornato con il DM n. 329/2020 che ha modificato l'Allegato B (contenente il modello relativo all'asseverazione del progettista), al fine di prevedere anche la dichiarazione relativa alla congruità delle spese prevista dall'articolo 119 del decreto Rilancio.

Tale decreto dispone all'articolo 1 che «All'articolo 3 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti: 4-bis. Al fine di usufruire delle misure di cui agli articoli 119 e 121del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per le spese documentate e sostenute nel periodo compreso tra il 1°luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 (attualmente fino al 30 giugno 2022) per tutte le attestazioni e le asseverazioni prodotte dai professionisti e redatte con le modalità di cui agli allegati B, B-1 e B-2 è richiesta apposita polizza assicurativa secondo le modalità di cui al citato articolo 119, comma 14».

Sismabonus acquisti anche con il precedente modello di asseverazione

Nel caso degli interventi di cui al comma 1-septies dell'articolo 16 del DL n. 63/2013, la detrazione è commisurata al prezzo della singola unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita e non alle spese sostenute dall'impresa in relazione agli interventi agevolati.

Pertanto, nel caso di questi interventi all'interno dell'asseverazione non va compilata la sezione relativa ala congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

In conclusione, gli acquirenti delle case antisismiche possono beneficiare del Superbonus anche in presenza, come nel caso di specie, di un'asseverazione predisposta con il modello previgente (ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti).

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