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Soccorso istruttorio e malfunzionamenti PEC: l’esclusione è legittima?

Il TAR Lazio ribadisce i limiti del soccorso istruttorio nei procedimenti a evidenza pubblica: non basta invocare problemi tecnici se l’obbligo documentale era chiaro e il termine perentorio

di Redazione tecnica - 10/07/2025

Qual è il limite del soccorso istruttorio nei procedimenti pubblici? È sufficiente dichiarare un guasto alla PEC per giustificare il ritardo nella documentazione? Fino a che punto le omissioni formali possono compromettere l’ammissione a un bando?

Sono domande che ricorrono spesso anche per gli appalti pubblici, e a cui ha risposto il TAR Lazio con la sentenza del 4 luglio 2025, n. 13244, che analizza un caso emblematico di esclusione da una procedura comparativa per mancata regolarizzazione documentale nei tempi assegnati. Un’occasione utile per richiamare i tecnici, anche delle stazioni appaltanti, alla necessità di rispettare rigorosamente i vincoli della lex specialis e i termini perentori previsti nei procedimenti a evidenza pubblica.

Soccorso istruttorio: i limiti temporali per sanare la documentazione

La questione nasce dalla partecipazione di un OE a un bando, la cui proposta progettuale è stata dapprima inserita tra quelle “inammissibili” per:

  • mancata indicazione del costo del revisore indipendente nella sezione finanziaria del progetto;
  • mancata dichiarazione della cittadinanza dei componenti del gruppo.

A fronte di queste mancanze, l’Amministrazione ha attivato il soccorso istruttorio assegnando un termine di 10 giorni per regolarizzare la propria posizione. L'operatore ha risposto ben oltre i termini, sostenendo che non fosse stato possibile accedere in tempo alla PEC per problemi tecnici.

Ne è derivata l'esclusione dalla procedura, che ha portato al contenzioso. L'OE ha infatti presentato ricorso sostenendo che:

  • la cittadinanza fosse comunque desumibile dalla modulistica allegata;
  • il revisore avrebbe operato gratuitamente, giustificando l’assenza del relativo costo in quanto pari a zero;
  • il ritardo nella risposta fosse dovuto a un malfunzionamento del proprio sistema PEC.

L’obiettivo era l’annullamento dei provvedimenti di esclusione e il reinserimento in graduatoria, anche mediante impugnazione degli atti successivi.

L’analisi del TAR 

Con un’articolata motivazione, il TAR ha ribadito alcuni principi fondamentali in materia di:

  • vincolatività della lex specialis;
  • termini per l’applicazione del soccorso istruttorio;
  • deroghe per malfunzionamenti tecnici.

Vediamone i dettagli per comprendere la decisione del giudice amministrativo.

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