Conclusioni
Il TAR Veneto ha quindi respinto il ricorso, confermando la legittimità dell’aggiudicazione e ribadendo così che:
- le imprese non devono indicare i costi della manodopera dei subappaltatori in sede di offerta, ma devono rispettarli integralmente in fase esecutiva;
- le stazioni appaltanti possono concentrare la verifica di anomalia sulle voci più significative, senza l’obbligo di analizzare ogni singolo prezzo.
La pronuncia ha un valore operativo importante perché conferma un approccio che evita rigidità eccessive su alcune questioni, non costituendo motivo di esclusione la mancata dichiarazione dei costi della manodopera dei subappaltatori; inoltre la verifica di anomalia, se condotta in modo globale e ragionevole, non è sindacabile dal giudice amministrativo.