L’Esperto risponde
Anzitutto, bisogna ricordare che la comunicazione al PNCS non rappresenta in tutto e per tutto un “obbligo”. Sembra, piuttosto, dalla formulazione del DPCM, che il fruitore del Super-sismabonus possa sottrarsene, pagando però una sanzione amministrativa. Certo, il suo ammontare è salato (10.000 euro), quindi la preoccupazione del gentile lettore è comunque comprensibile.
Per offrire una risposta completa, tuttavia, servirebbero alcuni dettagli in più, perché il problema non è semplice.
In generale, la correttezza vorrebbe che i professionisti, seppure nominati dal GC, che quindi risulta il loro committente, si adoperino per svolgere correttamente l’intera procedura relativa al Superbonus. In effetti, però, non è scontato (né del tutto dovuto) che lo facciano, soprattutto considerato che i nuovi obblighi comunicativi sono stati introdotti da poco, in un momento in cui i rapporti (anche contrattuali) con i professionisti potrebbero essere conclusi. Molto, allora, dipenderà dal rapporto contrattuale intercorrente tra il condominio e il GC e tra il quest’ultimo e i professionisti.
Se, ad esempio, i tecnici addetti alle opere strutturali, che non sempre coincidono con quelli addetti alle opere architettoniche, fossero stati “liquidati”, potrebbero considerare concluso il loro rapporto professionale e ritenersi così esonerati dall’obbligo. È evidente che, invece, per i cantieri che saranno aperti in futuro o che sono ancora in corso, sarà fondamentale specificare nei contratti che l’incarico professionale comprende l’inoltro dei dati al PNCS, per evitare spiacevoli e problematiche “latitanze” come quella descritta dal lettore.