Superbonus 110% e abusi edilizi: le opere interne vanno sanate?

Domande e risposte sul Superbonus: la modifica interna senza CILA va sanata prima di avviare un intervento che beneficia del bonus 110%?

di Gianluca Oreto - 26/10/2021

Ho abbattuto una parete interna non portante che divideva la cucina dal corridoio. Posso aspettare che venga presentato il progetto per il bonus110% o è bene sanare prima?

Superbonus 110% e abusi edilizi: la domanda alla posta di LavoriPubblici.it

È questa la domanda di Vincenzo C. alla posta di LavoriPubblici.it a cui rispondiamo oggi. La risposta parte prima da un presupposto: siamo certi che la parete abbattuta sia in effetti un muro non portante o non coinvolga parti strutturali che devono essere configurate come parti comuni (se in condominio)?

Spesso, purtroppo, non ci si rende conto dell'importanza di coinvolgere un professionista anche in un semplicissimo intervento di ristrutturazione di un immobile. Mi auguro, quindi, che l'intervento di cui parla il nostro lettore sia in effetti una semplicissima riconfigurazione degli spazi interni che non coinvolge parti strutturali.

Opere interne: la mancata CILA è abuso edilizio?

Ciò premesso, è bene chiarire subito che il d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) prevede:

  • interventi di edilizia libera (art. 6) - ovvero quelli realizzabili senza alcun titolo abilitativo, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio;
  • interventi soggetti a CILA (art. 6-bis) - rientrano nel regime della CILA gli interventi che non sono non riconducibili a quelli previsti per l'edilizia libera, ma neanche al permesso di costruire e alla SCIA;
  • interventi soggetti a permesso di costruire (art. 10) - sono gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio (nuova costruzione, ristrutturazione urbanistica, ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, che comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma o della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti di immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio)
  • interventi soggetti a SCIA (art. 22) e SCIA alternativa (art. 23).

Gli unici interventi che possono configurare un abuso edilizio (formale o sostanziale) sono quelli realizzati in assenza di permesso di costruire o di segnalazione certificata di inizio attività. Gli interventi realizzati in assenza di CILA non possono essere configurati come "abuso edilizio" anche perché la normativa prevede in questo caso la regolarizzazione postuma (CILA tardiva) dietro pagamento di una sanzione amministrativa di 1.000 euro che può essere ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione.

Superbonus 110% e opere interne: la risposta di LavoriPubblici.it

Volendo rispondere al nostro lettore è anche bene chiarire un aspetto importante relativo al rapporto tra superbonus e abuso edilizio. Diversamente da tutti gli altri bonus fiscali per l'edilizia, nel superbonus 110% il legislatore ha previsto un regime edilizio e fiscale completamente diverso. A seguito della pubblicazione del Decreto Legge n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni-bis), tutti gli interventi di superbonus senza demolizione e ricostruzione:

  • rientrano nella definizione di manutenzione straordinaria;
  • necessitano di una particolare CILA (la CILA Superbonus) che non richiede più l'attestazione dello stato legittimo ma solo il titolo che ha legittimato la costruzione dell'edificio oggetto dell'intervento;
  • non ricorrono più nelle cause di decadenza previste all'art. 49 del Testo Unico Edilizia.

Sull'argomento ho scritto l'articolo "Superbonus 110% e stato legittimo: la CILAS su abusi edilizi?" che vi invito a leggere attentamente perché pur essendo vero che l'eventuale presenza di un abuso non fa più decadere il superbonus, occorre fare molta attenzione alle sanzioni penali connesse alla realizzazione di un intervento su un immobile che presenta degli abusi.

La risposta al nostro lettore è, quindi, che può tranquillamente procedere con l'intervento di superbonus 110% e, contestualmente, gli consigliamo di regolarizzare il suo immobile a seguito di presentazione di CILA tardiva e il pagamento della sanzione prevista. Lo stato legittimo è sempre meglio mantenerlo.

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