Superbonus 110%: beneficiari, adempimenti e requisiti dopo il Decreto anti-frode

Tutto quello che occorre sapere sulle detrazioni fiscali del 110% (superbonus) messe a punto dal Decreto Rilancio e successivamente modificate 6 volte

di Gianluca Oreto - 25/11/2021

Alla vigilia dell’approvazione della Legge di Bilancio 2022, che con ogni probabilità modificherà copiosamente l’art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), appare utile fare il punto sulle detrazioni fiscali del 110% (superbonus).

Superbonus 110%: guida alla detrazioni fiscali del Decreto Rilancio

In questo approfondimento proveremo a definire puntualmente:

  • il quadro normativo di riferimento;
  • i soggetti beneficiari;
  • le esclusioni;
  • l’orizzonte temporale;
  • gli interventi trainanti e trainati;
  • i limiti di spesa;
  • gli adempimenti;
  • i requisiti;
  • le opzioni alternative.

Superbonus 110%: il quadro normativo di riferimento

La norma che ha previsto il superbonus 110% è il Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio), convertito dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, e più specificatamente gli articoli 119, 121 e 122-bis. Il Decreto Rilancio è stato modificato negli ultimi 18 mesi dalle seguenti norme:

Oltre al Decreto Rilancio, è necessario ricordare i provvedimenti normativi:

  • il Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58 recante “Sismabonus - Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati” modificato dal Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 6 agosto 2020, n. 329 recante “Modifica al D.M. 28 febbraio 2017, n. 58, recante “Sisma Bonus - Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati””;
  • il Decreto Ministero dello Sviluppo economico 6 agosto 2020 recante “Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus” (Gazzetta Ufficiale 05/10/2020, n. 246);
  • il Decreto Ministero dello Sviluppo economico 6 agosto 2020 recante “Requisiti delle asseverazioni per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus” (Gazzetta Ufficiale 05/10/2020, n. 246);
  • l’Accordo Conferenza unificata 4 agosto 2021, n. 88/CU recante “Accordo tra il Governo, le regioni e gli enti locali, concernente l’adozione della modulistica unificata e standardizzata per la presentazione della comunicazione asseverata di inizio attività (CILA-Superbonus) ai sensi dell’articolo 119, comma 13 -ter del decreto-legge 19 maggio 2020, 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77” (Gazzetta Ufficiale 23/08/2019, n. 201).

Facendo riferimento a detrazioni fiscali, non possono mancare i provvedimento emessi dall’Agenzia delle Entrate:

  • il Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate 8 agosto 2020, n. 283847 recante “Disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici”;
  • la Circolare Agenzia delle Entrate 8 agosto 2020, n. 24/E recante “Detrazione per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico degli edifici, nonché opzione per la cessione o per lo sconto in luogo della detrazione previste dagli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) convertito con modificazione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77– Primi chiarimenti”;
  • il Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate 12 ottobre 2020, prot. 326047 recante “Modifiche al modello per la comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica, approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 agosto 2020, e alle relative istruzioni. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello di comunicazione”;
  • la Circolare Agenzia delle Entrate 22 dicembre 2020, n. 30/E recante “Detrazione per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico degli edifici prevista dall’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) - Risposte a quesiti”;
  • il Provvedimento Agenzia delle Entrate 29 luglio 2021, n. 205147 recante “Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle richieste di accettazione o rifiuto delle cessioni dei crediti presenti sulla “Piattaforma cessione crediti”. Approvazione delle specifiche tecniche del flusso di esito delle richieste”;
  • la Guida Agenzia delle Entrate - Superbonus 110% - ed. Settembre 2021 recante “Detrazioni per interventi di efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico, colonnine di ricarica di veicoli elettrici, eliminazione delle barriere architettoniche”;
  • il Provvedimento Agenzia delle Entrate 12 novembre 2021, prot. 312528 recante “Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica. Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 agosto 2020 e modifiche al modello di comunicazione approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 12 ottobre 2020 e alle relative istruzioni e specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello di comunicazione approvate con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 20 luglio 2021”.

Oltre a questi provvedimenti, è chiaro che occorre conoscere la normativa edilizia, il testo unico sicurezza lavoro, le norme tecniche per le costruzioni, i regolamenti edilizi, le norme regionali... Non esattamente poche informazioni, giusto per ricordarlo a chi ancora afferma che i tecnici vengono pagati “troppo”, quando si applicano semplicemente le tabelle previste dal Decreto Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 (Decreto Parametri).

Superbonus 110%: i soggetti beneficiari

La detrazione fiscale del 110% si applica alle spese effettuate dai soggetti indicati all’art. 119, comma 9 del Decreto Rilancio:

  • condomini;
  • persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, proprietari (o comproprietari con altre persone fisiche) di edifici costituiti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate;
  • persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l'immobile oggetto dell'intervento (sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio);
  • Istituti autonomi case popolari (Iacp) comunque denominati o altri enti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing" su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica.
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
  • Onlus, associazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale;
  • associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Possono beneficiare del superbonus anche i soggetti Ires nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni in edifici plurifamiliari.

Superbonus 110%: le esclusioni

A prescindere dal beneficiario o dall'intervento, il superbonus 110% si applica agli edifici o unità immobiliari di natura residenziale ma non si applica alle seguenti categorie catastali:

  • A/1 - Abitazioni di tipo signorile;
  • A/8 - Abitazioni in ville;
  • A/9 - Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici per le unità immobiliari non aperte al pubblico.

Superbonus 110%: l’orizzonte temporale

Sull’orizzonte temporale di fruizione del bonus 110% occorre fare molta attenzione. Il Decreto Rilancio prevede la scadenza del bonus al 30 giugno 2022 con alcune eccezioni che riguardano l’intervento e alcuni soggetti beneficiari, ovvero:

  • le spese sostenute per l’intervento di installazione del fotovoltaico e sistemi di accumulo ad oggi potrà beneficiare (come trainato) del bonus 110% fino al 31 dicembre 2021;
  • per i condomini la scadenza è al 31 dicembre 2022;
  • per le persone fisiche proprietarie e comproprietarie di edifici con 2-4 unità immobiliari si potrà arrivare al 31 dicembre 2022 se al 30 giugno 2022 si è raggiunto il 60% del SAL (vale il principio di cassa, quindi si parla del pagamento del 60% dell’intero importo a prescindere dalla realizzazione effettiva degli interventi);
  • per gli IACP la scadenza è al 30 giugno 2023 ma si potrà arrivare al 31 dicembre 2023 se al 30 giugno 2023 si è raggiunto il 60% del SAL (anche qui vale il principio di cassa, quindi si parla del pagamento del 60% dell’intero importo a prescindere dalla realizzazione effettiva degli interventi).

Superbonus 110%: gli interventi trainanti e trainati

Il Decreto Rilancio ha previsto alcuni interventi edilizi che accedono direttamente alla detrazione fiscale del 110% e che possono trainare altri interventi che soli non potrebbero accedervi. Si distinguono, pertanto, tra le seguenti tipologie:

  • interventi trainanti - accedono direttamente al superbonus;
  • interventi trainati - accedono al superbonus solo se eseguiti congiuntamente ad un intervento trainate (in tal senso fa fede la data di inizio e fine lavori).

Gli interventi trainanti sono:

  • l'isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% (il c.d. cappotto termico) compresa la coibentazione del tetto, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente;
  • gli interventi sulle parti comuni per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale;
  • gli interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti;
  • gli interventi di riduzione del rischio sismico di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63.

Gli interventi trainanti di riqualificazione energetica possono trainare i seguenti interventi:

  • efficientamento energetico delle unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio;
  • acquisto e la posa in opera delle schermature solari;
  • acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti

La realizzazione di uno qualsiasi degli interventi trainanti (di efficienza energetica o riduzione del rischio sismico) consente di portare in detrazione fiscale al 110% altre spese, sempre se effettuate congiuntamente, relative a:

  • abbattimento di barriere architettoniche (art. 16-bis, comma 1, lettera e), del DPR n. 917/1986), anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni,
  • installazione delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (solo se gli interventi trainanti assicurano il doppio salto di classe energetica);
  • installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica e sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati contestuale o successiva all’installazione degli impianti medesimi.

La realizzazione del solo intervento trainante di riduzione del rischio sismico consente l'accesso al superbonus, a condizione che sia eseguita congiuntamente, anche alla realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici.

Superbonus 110%: i limiti di spesa

La detrazione per gli interventi di isolamento termico (art. 119, comma 1, lettera a) del Decreto Rilancio) è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore:

  • a euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
  • a euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari successive alle prime otto.

Esempio pratico: nel caso di 10 u.i. il limite massimo è 8 x 40.000 + 2 x 30.000=380.000 euro.

La detrazione spettante per gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti(art. 119, comma 1, lettera b) del Decreto Rilancio) è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore:

  • a euro 20.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari; a euro 15.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari successive alle prime otto.

Esempio pratico: nel caso di 10 u.i. il limite massimo è 8 x 20.000 + 2 x 15.000=190.000 euro.

La detrazione spettante per gli interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti (art. 119, comma 1, lettera c) del Decreto Rilancio) è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

Per gli interventi di riduzione del rischio sismico (sismabonus 110%), la detrazione va calcolata su un ammontare complessivo di 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno. Il limite di spesa riguarda il singolo immobile e le sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente. Gli interventi edilizi effettuati sulla pertinenza non hanno, infatti, un autonomo limite di spesa, ma rientrano nel limite previsto per l’unità abitativa di cui la pertinenza è al servizio.

Previsto un limite di spesa "particolare" per gli interventi su unità immobiliari realizzati dai soggetti di cui all'art. 119, comma 9, lettera d-bis) del Decreto Rilancio, ovvero dalle "organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383".

L'art. 33 del D.L. n. 77/2021 ha previsto l’inserimento del comma 10-bis che lega i limiti di spesa per le unità immobiliari alla superficie complessiva dell’immobile; in particolare “10-bis. Il limite di spesa ammesso alle detrazioni di cui al presente articolo, previsto per le singole unità immobiliari, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi di efficientamento energetico, di miglioramento o di adeguamento antisismico previsti ai commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 7 e 8, e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 120-sexiesdecies del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, per i soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica; b) siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito. Il titolo di comodato d'uso gratuito è idoneo all'accesso alle detrazioni di cui al presente articolo, a condizione che il contratto sia regolarmente registrato in data certa anteriore all'entrata in vigore della presente disposizione”.

Una considerazione particolare va fatta sulle pertinenze. Le pertinenze non fanno ammontare autonomo nel caso di edifici unifamiliari o unità immobiliari con accesso autonomo e funzionalmente indipendenti. Fanno ammontare autonomo nel caso di edifici plurifamiliari.

Per comprendere meglio il funzionamento del calcolo dei limiti di spesa faremo qualche esempio pratico:

  • edificio composto da una unità immobiliare e una pertinenza:
    • isolamento termico - 50.000 euro;
    • sostituzione impianto di riscaldamento - 30.000 euro;
    • sismabonus - 96.000 euro.
  • edificio composto da una unità immobiliare e un magazzino C/2 non pertinenziale ma con uguale proprietà:
    • isolamento termico - 40.000 euro x 2 = 80.000 euro;
    • sostituzione impianto di riscaldamento - 20.000 euro x 2 = 40.000 euro;
    • sismabonus - 96.000 euro x 2 = 192.000 euro.
  • edificio composto da due unità immobiliare con diverse proprietà e un magazzino pertinenziale:
    • isolamento termico - 40.000 euro x 3 = 120.000 euro
    • sostituzione impianto di riscaldamento - 20.000 euro x 3 = 60.000 euro
    • sismabonus - 96.000 euro x 3 = 288.000 euro.

Superbonus 110%: gli adempimenti

Andiamo adesso alla parte degli adempimenti immaginando un flusso di lavoro:

  1. verifica dei requisiti iniziali (soggettivi e oggettivi);
  2. realizzazione del progetto di riqualificazione energetica o di riduzione del rischio sismico;
  3. presentazione della CILAS (consigliamo anche la presentazione del titolo edilizio ordinario);
  4. asseverazione dei requisiti minimi previsti per ecobonus e sismabonus;
  5. asseverazione di congruità dei costi;
  6. visto di conformità.

Superbonus 110%: i requisiti

Il decreto Rilancio prevede il rispetto di alcuni requisiti minimi che possono essere così riassunti:

  • nel caso di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate (c.d. cappotto termico), è necessario l'utilizzo di materiali isolanti che rispettino i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017 e isolare almeno il 25% della superficie disperdente lorda;
  • per tutti gli interventi di miglioramento energetico:
    • è necessaria la preesistenza di un impianto di riscaldamento;
    • il rispetto dei requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del D.L. n. 63/2013;
    • garantire il miglioramento di almeno due classi energetiche o, se non è possibile, il conseguimento della classe energetica più alta;
    • redigere l'attestato di prestazione energetica (APE), prima e dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata che dimostri il miglioramento energetico.
  • per gli interventi di miglioramento sismico è stato eliminato il sistema premiante nel caso di passaggio ad una o più classi di rischio sismico inferiori ma permane l’obbligo di effettuare l’intervento su un edificio ubicato in una zona a rischio sismico 1, 2 o 3 (escluse le zone 4).

Superbonus 110%: le opzioni alternative

L'art. 121 del Decreto Rilancio ha previsto la possibilità di optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, per:

  • un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto (sconto in fattura), fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
  • la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare (cessione del credito), con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Le opzioni possono essere esercitate in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% del medesimo intervento.

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