Superbonus 110% e Bonus facciate: nuovi chiarimenti dal MEF

Una risposta del Sottosegretario di Stato per l'Economia e le finanze chiarisce i nuovi obblighi per il bonus facciate e il futuro orizzonte temporale per il superbonus 110%

di Redazione tecnica - 06/12/2021

Cosa cambia per la fruizione del Bonus Facciate dopo il Decreto Legge n. 157/2021 (Decreto anti-frode) e i nuovi obblighi previsti? Quali sono i termini previsti per gli interventi di superbonus 110% nel caso di lavori trainanti e trainati all'interno dei condomini e degli edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate?

Bonus facciate: l'interrogazione al MEF

Sono le due interessanti domande poste nell'interrogazione a risposta in commissione 5-07145 presentata dal Deputato Gian Mario Fragomeli al Ministro dell'economia e delle finanze.

In riferimento al Bonus Facciate, il deputato ricorda che i soggetti che vogliano optare per le opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito) previste dall'art. 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) sono tenuti a comunicare telematicamente all'Amministrazione finanziaria l'opzione a partire dal 15 ottobre 2020, entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione.

Cosa cambia con il Decreto anti-frode che, con effetto dal 12 novembre 2021, ha esteso l'obbligo del visto di conformità e dell'asseverazione, già previsto per il Superbonus, anche agli altri bonus edilizi nei casi in cui il beneficiario opti per la cessione del credito o lo sconto in fattura?

Il deputato Fragomeli rileva che alla luce del Decreto anti-frode, molti cantieri hanno fermato le attività a causa del possibile rischio di perdere il diritto al credito d'imposta del 90% previsto dal cosiddetto bonus facciate per tutti quei lavori che termineranno dopo febbraio 2022 pur se, in conformità a quanto previsto dall'Amministrazione finanziaria e ribadito in precedenti risposte in questa sede, si è provveduto, o si provvederà, al pagamento della fattura a saldo, successivamente al 12 novembre 2021 ma comunque entro il 31 dicembre 2021.

Applicandosi al bonus facciate l'obbligo di visto di conformità e di asseverazione della congruità delle spese, (che sono sottoscritti solo a lavori ultimati), risulterebbe difficile in questi casi rispettare il termine del 16 marzo 2022 per presentare all'Agenzia la comunicazione per trasferire il credito all'impresa (sconto in fattura) pregiudicando quindi la possibilità di realizzare le opere già avviate.

Bonus facciate: il chiarimento del MEF

Il Sottosegretario di Stato per l'Economia e le finanze, Federico Freni, ha chiarito che la circolare n. 16/E del 29 novembre 2021 dell'Agenzia delle entrate ha precisato che l'obbligo del visto di conformità e dell'attestazione della congruità delle spese ai fini dell'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito si applica, in via di principio, alle comunicazioni trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate a decorrere dal 12 novembre 2021.

Nelle prime FAQ del 22 novembre 2021 l'Agenzia delle Entrate ha anche ammesso che è meritevole di tutela l'affidamento dei contribuenti in buona fede che, in relazione ad una fattura di un fornitore, abbiano assolto il relativo pagamento a loro carico ed esercitato l'opzione per la cessione, attraverso la stipula di accordi tra cedente e cessionario, o per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione, anteriormente alla data di entrata in vigore del Decreto anti-frode, anche se non abbiano ancora provveduto alla comunicazione all'Agenzia delle entrate. In tali ipotesi non sussiste il predetto obbligo di apposizione del visto di conformità alla comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle entrate e di attestazione della congruità della spesa.

Nessuna risposta, invece, al quesito sulla comunicazione della cessione del credito che resta, quindi, dubbio e suscettibile di diverse interpretazioni che, certamente, non faranno piacere e bene al comparto edilizio.

Superbonus 110%: gli orizzonti temporali per gli interventi trainanti e trainati in condominio

La seconda domanda del deputato Fragomeli chiede di chiarire l'ambito di applicazione del Superbonus 110% per il 2022 ed in particolare l'orizzonte temporale per i lavori trainanti e trainati nei condomini e negli edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate.

Argomento sul quale come redazione abbiamo più volte dato il nostro contributo, limitandoci ad una analisi della norma:

La problematica viene affrontata dal Sottosegretario prendendo come riferimento i contenuti del Disegno di Legge di Bilancio 2022 (art. 9, comma 1) con il quale sono previste importanti modifiche per l'applicazione del superbonus 110%.

In particolare, il Sottosegretario conferma la volontà del legislatore di prevedere nuovi termini di vigenza dell'agevolazione, diversificati in funzione dei soggetti che sostengono le spese. Più in particolare, il termine per il sostenimento delle spese che danno diritto alla fruizione dell'agevolazione è fissato al:

  • 31 dicembre 2022, per le spese sostenute dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa o di arti e professioni, a condizione che, alla data del 30 settembre 2021, abbiano già effettuato la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) prevista dal comma 13-ter dell'articolo 119, ovvero, nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici, risultino avviate le relative formalità amministrative per l'acquisizione del titolo abilitativo;
  • 31 dicembre 2025, per le spese sostenute per gli interventi (compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001) effettuati dai condomìni e dalle persone fisiche proprietarie di edifici da due a quattro unità immobiliari. In sostanza viene uniformato il termine previsto per i condomìni e per i proprietari di edifici da due a quattro unità immobiliari senza prevedere alcuna condizione riferita alla percentuale di lavori realizzati. Viene, tuttavia, diminuita progressivamente l'aliquota di detrazione, che resta al 110 per cento per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, mentre è ridotta al 70 per cento per quelle sostenute nell'anno 2024 e al 65 per cento per quelle sostenute nell'anno 2025;
  • 31 dicembre 2022, per le spese sostenute dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa o di arti e professioni, che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 25.000 euro annui, per gli interventi effettuati su unità immobiliari adibite ad abitazione principale;
  • 31 dicembre 2023, per le spese sostenute dagli Istituti Autonomi Case Popolari (IACP), comunque denominati, dalle società in house providing, nonché dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d), del medesimo articolo 119, qualora, alla data del 30 giugno 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo.

Dal quadro normativo sopra delineato discende, pertanto, che per i lavori trainati eseguiti all'interno dei condomini e degli edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, non sono previsti, ai fini dell'agevolazione fiscale, gli stessi termini stabiliti per i lavori trainanti realizzati sulle parti comuni di edifici in condominio o composti da due a quattro unità immobiliari di un unico proprietario o in comproprietà tra persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, arti o professioni.

In particolare, mentre per gli interventi trainanti si prevede la proroga al 31 dicembre 2025 del termine per fruire dell'agevolazione, al ricorrere delle condizioni indicate nel nuovo comma 8-bis dell'articolo 119 del decreto Rilancio, per gli interventi trainati effettuati dalle persone fisiche sulle unità immobiliari, il termine è, invece, fissato al 31 dicembre 2022, sempreché sussistano i requisiti indicati nel medesimo comma 8-bis.

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