Superbonus 110%, Bilancio 2022 e condomini: necessario l'allineamento temporale

L'attuale versione della Legge di Bilancio 2022 prevede alcune modifiche all'art. 119 del Decreto Rilancio ma non risolve il problema del disallineamento dell'orizzonte temporale

di Gianluca Oreto - 30/11/2021

È partito il 19 novembre 2021 il primo ciclo di audizioni in 5a Commissione (Bilancio) al Senato e in V Commissione (Bilancio) alla Camera sui contenuti della Legge di Bilancio 2022 che tra le più importanti misure contiene quelle preposte a riscrivere il futuro delle detrazioni fiscali del 110% (superbonus) previste dall'art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio).

Cosa prevede la Legge di Bilancio 2022?

Sul superbonus 110%, l'attuale versione del disegno di legge di Bilancio 2022 in discussione al Senato, ne ridisegna l'orizzonte di applicazione con modalità che da una parte non tengono conto dei numeri effettivamente realizzati nell'ultimo anno e mezzo e dall'altra dimenticano completamente una delle problematiche attualmente rilevanti sul disallineamento tra l'orizzonte temporale previsto per i condomini e i singoli proprietari delle unità immobiliari componenti l'edificio.

Entrando nel dettaglio, viene disposto:

  • l'allineamento del regime temporale previsto per le cooperative a proprietà indivisa a quello degli IACP prorogandolo dal 30 giugno 2022 al 30 giugno 2023 (al 31 dicembre 2023 per le spese sostenute per lavori completati per almeno il 60% entro il 30 giugno dello stesso anno);
  • la proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 per gli interventi realizzati dai soggetti beneficiari di cui all'art. 119, comma 9, lettera a), ovvero:
    • condomini;
    • persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;
  • la riduzione progressiva del superbonus che resta al 110% fino al 2023 per poi passare:
    • al 70% per le spese sostenute nel 2024;
    • al 65% per le spese sostenute nel 2025.

La modifica più discussa riguarda la proroga prevista per i soggetti beneficiari di cui all'art. 119, comma 9, lettera b) del Decreto Rilancio, ovvero le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni. Per questi soggetti è stata prevista:

  • proroga di sei mesi, dal 30 giugno al 31 dicembre 2022, per le spese effettuate dai proprietari di edifici unifamiliari adibiti ad abitazione principale per interventi che, alla data del 30 settembre 2021, risultano già aver iniziato il loro percorso abilitativo (CILAS o SCIA);
  • proroga di sei mesi, dal 30 giugno al 31 dicembre 2022, in assenza di tali condizioni, anche ai proprietari con ISEE minore di 25.000 euro.

I dati Enea

L'attuale versione della Legge di Bilancio 2022 tende a dare maggior tempo ai condomini dimenticando, però, completamente i dati messi a disposizione da Enea per quel che riguarda la parte di Superbonus relativa agli interventi di riqualificazione energetica.

Viene, infatti, giustificata la proroga "parziale" prendendo come riferimento i dati del Bilancio di previsione dello Stato nell'esercizio finanziario 2022 e il Bilancio pluriennale 2022-2024. Andando a guardare i dati Enea aggiornati a ottobre 2021, è possibile rendersi conto che dei 9,7 miliari circa di investimenti ammessi a detrazione (ecobonus) risultano:

  • 4.792.781.011,23 euro per interventi condominiali (49,21%);
  • 3.057.666.085,35 euro per interventi in edifici unifamiliari (31,39%);
  • 1.889.860.016,21 euro per interventi in unità immobiliari indipendenti (19,40%).

Risulta evidente che il "peso" complessivo delle detrazioni utilizzate dai soggetti di cui all'art. 119, comma 9 lettera a), condomini, è sostanzialmente identico a quello complessivo fruito dai soggetti di cui al comma b), persone fisiche. Perché, dunque, estendere l'orizzonte temporale solo per i primi?

Il disallineamento temporale tra condomini e persone fisiche

Altra problematica riguarda il palese disallineamento temporale tra condomini e persone fisiche di cui abbiamo già parlato qualche settimana fa recentemente confermato anche dall'Agenzia delle Entrate.

Prevede due orizzonti temporali diversi per i condomini e le persone fisiche pone il problema (grande) degli interventi trainati (realizzati dalle persone fisiche). Un problema enorme se consideriamo il requisito del doppio salto di classe energetica richiesto dalla norma per l'accesso al superbonus per gli interventi di riqualificazione energetica.

Come arrivare al doppio salto di classe se un condominio può realizzare cappotto e impianto termico fino al 31 dicembre 2022 se gli interventi trainati di efficienza energetica (tra cui gli infissi) possono accedere al bonus 110% solo fino al 30 giugno 2022?

Problema che la Legge di Bilancio 2022 non solo non prende in considerazione ma addirittura peggiora imponendo i due vincoli della CILA al 30 settembre 2021 per le abitazioni principali o il reddito ISEE entro i 25.000 euro.

Se dovessero essere confermate queste modifiche, un condominio potrebbe trovarsi a realizzare nel secondo semestre 2022 e per tutto il 2023 solo interventi trainanti senza poter realizzare trainati (che accedano al superbonus).

Bel problema che il Parlamento dovrebbe opportunamente risolvere, unificando l'orizzonte temporale almeno per i soggetti di cui all'art. 119, comma 9, lettere a) e b).

Queste sono solo le mie riflessioni e come sempre a voi ogni commento utile ad aprire un dialogo. Se vuoi scrivimi a redazione@lavoripubblici.it o tramite la pagina Facebook di LavoriPubblici.it, sarò ben lieto di leggere cosa ne pensi.

© Riproduzione riservata