Superbonus 110%: capitolato, computo e congruità delle spese

Gli interventi che accedono alle detrazione fiscale del 110% necessitano della congruità delle spese che sono funzione del computo metrico e del capitolato speciale

di Redazione tecnica - 10/12/2021

Dalla nascita delle super agevolazioni fiscali in edilizia, c'è un aspetto su cui ancora oggi si fa molta confusione: la differenza tra computo metrico e verifica di congruità delle spese sostenute.

Il computo metrico: cos'è

Per una definizione esatta di computo metrico e per comprenderne il significato, è possibile "scomodare" l'art. 32 del d.P.R. n. 207/2010 (il Regolamento attuativo del vecchio codice dei contratti), ancora oggi in vigore (alla faccia della semplificazione nel settore dei lavori pubblici!). In questo caso stiamo parlando di lavori pubblici ma, se ci riflettiamo bene, non c'è grossa differenza con un lavoro interamente finanziato dallo Stato con detrazioni fiscali. Detrazioni che da maggio 2020 possono essere utilizzate anche con le nuove modalità alternative (sconto in fattura e cessione del credito), facendo cadere di fatto il concetto di capienza fiscale.

Oggi anche chi non ha "capienza fiscale" e quindi possibilità di detrarre una spesa così importante come quella del superbonus, può beneficiare delle detrazioni grazie allo sconto in fattura. Con la conseguenza che le spese ammissibili al superbonus, nei limiti previsti dalla norma, risultano sempre finanziate con fondi dello Stato.

Preliminarmente occorre fare una prima distinzione tra computo metrico e computo metrico estimativo:

  • il primo è un documento che analizza e descrive le fasi di lavoro, determinando la quantità delle diverse lavorazioni presenti nel progetto;
  • il secondo viene redatto applicando alle quantità delle lavorazioni i prezzi unitari riportati nell’elaborato elenco dei prezzi unitari.

Nel computo metrico estimativo per i lavori pubblici i prezzi unitari sono dedotti dai vigenti prezzari della stazione appaltante. L’articolo 133, comma 8, del vecchio Codice dei contratti (il D.Lgs. n. 163/2006) prevedeva che "Le stazioni appaltanti provvedono ad aggiornare annualmente i propri prezzari, con particolare riferimento alle voci di elenco correlate a quei prodotti destinati alle costruzioni, che siano stati soggetti a significative variazioni di prezzo legate a particolari condizioni di mercato. I prezzari cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di inadempienza da parte dei predetti soggetti, i prezzari possono essere aggiornati dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture di concerto con le regioni interessate".

L'art. 23, comma 26 del D.Lgs. n. 50/2016 (il nuovo Codice dei contratti pubblici) prevede:

Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione. Per i contratti relativi a lavori il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato sulla base dei prezzari regionali aggiornati annualmente. Tali prezzari cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo, per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di inadempienza da parte delle Regioni, i prezzari sono aggiornati, entro i successivi trenta giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sentite le Regioni interessate. Fino all'adozione delle tabelle di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 4. Nei contratti di lavori e servizi la stazione appaltante, al fine di determinare l'importo posto a base di gara, individua nei documenti posti a base di gara i costi della manodopera sulla base di quanto previsto nel presente comma. I costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell'importo assoggettato al ribasso.

Sempre il regolamento n. 207/2010 (in una delle parti ancora in vigore) prevede che per eventuali voci mancanti il relativo prezzo viene determinato mediante analisi:

  • applicando alle quantità di materiali, mano d'opera, noli e trasporti, necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti da listini ufficiali o dai listini delle locali camere di commercio ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di mercato;
  • aggiungendo ulteriormente una percentuale variabile tra il tredici e diciassette per cento, a seconda della importanza, della natura, della durata e di particolari esigenze dei singoli lavori, per spese generali;
  • aggiungendo infine una percentuale del dieci per cento per utile dell'esecutore.

Già da queste definizioni è facile dedurre che chi si occupa di lavori pubblici sarà certamente avvantaggiato nella redazione di computi per il superbonus 110%.

Il capitolato d'appalto

Il capitolato d'appalto si distingue in due tipologie:

  • generale che contiene la disciplina regolamentare dei rapporti tra l'impresa e il committente;
  • speciale o tecnico che contiene nel dettaglio prescrizioni tecniche, caratteristiche dei materiali e le modalità di esecuzione dei lavori frutto delle esigenze del contribuente e, quindi, di un progetto.

Il capitolato speciale d'appalto sta a monte della stipula del contratto con l'impresa.

Gli interventi di edilizia privata

Benché le differenze con i settore dei lavori pubblici siano parecchie, in ambito privato generalmente è possibile distinguere due diversi casi:

  • nel primo il computo metrico viene inviato alle imprese che lo valorizzano con i loro prezzi;
  • nel secondo un professionista valorizza il computo utilizzando il prezzario regionale e lo invia a più imprese, unitamente al capitolato speciale d'appalto, per un ribasso percentuale.

Il tutto avendo chiara la differenza tra le diverse figure professionali che si occupano di:

  • progettazione;
  • esecuzione dei lavori;
  • collaudo.

In tutte queste fasi la figura del professionista è quella che tutela il committente nella realizzazione delle opere nelle diverse fasi (progettazione, redazione del computo e del capitolato, direzione dei lavori, sicurezza, contabilità, collaudo,...).

La congruità dei costi

L'art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020, per la fruizione dei lavori di superbonus 110%, prevede anche l'ulteriore fase di verifica dei congruità delle spese sostenute. L'Agenzia delle Entrate e il MEF hanno chiarito che questa fase viene realizzata sul computo metrico estimativo allegato al contratto d'appalto con l'impresa, verificando voce per voce che i singoli prezzi rientrino all'interno di alcuni prezzari stabiliti.

In particolare, per gli interventi di riqualificazione energetica, l'Allegato A, punto 13, al Decreto del MiSE 6 agosto 2020 (Decreto requisiti tecnici ecobonus) ha stabilito che:

  • i prezzi dei lavori siano inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere compiute riportati:
    • nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativi alla regione in cui è sito l’edificio oggetto dell’intervento;
    • oppure ai prezzi riportati nelle guide sui “Prezzi informativi dell’edilizia” edite dalla casa editrice DEI – Tipografia del Genio Civile;
    • oppure, in mancanza delle voci dei due suddetti prezzari, il tecnico abilitato determina i nuovi prezzi in maniera analitica, secondo un procedimento che tenga conto di tutte le variabili che intervengono nella definizione dell’importo stesso (analisi dei prezzi).
  • l'onorario dei professionisti per le prestazioni connesse alla realizzazione degli interventi (pratiche edilizie, progettazione, sicurezza, contabilità, direzione dei lavori, collaudo, attestazioni, asseverazioni,...), per la redazione dell’attestato di prestazione energetica APE, nonché per l’asseverazione del rispetto dei requisiti minimi, secondo i valori massimi di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016 (Decreto Parametri) recante approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Per gli interventi di riduzione del rischio sismico, l'art. 119, comma 13-bis del Decreto Rilancio ha stabilito che la congruità delle spese per i lavori di fa riferimento:

  • ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica (da emanare);
  • nelle more la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.

Sempre per gli interventi di riduzione del rischio sismico (ma è lo stesso per tutti gli altri bonus edilizi che necessitano di asseverazione di congruità), per la congruità dell'onorario dei professionisti non esiste al momento un riferimento. È chiaro che un riferimento "potrebbe" essere lo stesso Decreto Parametri previsto per l'ecobonus, ma non avendo riferimenti normativi potrebbe valere la regola dell'"equo compenso" funzione delle scelte dei professionisti stessi (ognuno valorizza il proprio lavoro in modo differente ma sempre congruo).

Le fasi di un intervento di superbonus

Come qualsiasi intervento, anche quelli che accedono al superbonus 110% prevedono un professionista che si occupa della fase progettuale e del computo. Professionista che è "preferibile" sia terzo rispetto all'impresa che esegue i lavori.

Computo, progetto e capitolato vengono inviati ad una o più imprese che propongono la loro professionalità. Nei normali interventi di edilizia privata (anche quelli che prevedevano il solo bonus 50%), il committente valutava almeno 3 preventivi per scegliere quello ritenuto migliore (per prezzo o qualità percepita).

Negli interventi di superbonus 110% si è perso il concetto di qualità percepita anche detto "offerta economicamente più vantaggiosa". Vuoi perché per il superbonus:

  • la richiesta supera decisamente l'offerta di materiali, professionisti e imprese disponibili;
  • i tempi ristretti stanno concentrando tutte le lavorazioni in un orizzonte temporale limitato;
  • i prezzi di molte materie prime sono schizzati alle stelle.

Fatto sta che si è persa l'idea dell'economicità dell'intervento e spesso si appaltano i lavori senza una (anche minima) contrattazione.

Conclusioni

Facciamo sempre molta attenzione alle proposte "tutto gratis". Il legislatore pur prevedendo una grandissima occasione per riqualificare i nostri edifici, ha anche inserito paletti importanti che è importante conoscere. Ad oggi i prezzi delle lavorazioni sono cresciuti per diversi motivi e deve risultare chiaro a tutti che all'interno di uno stesso intervento di superbonus ci può essere una parte di spesa congrua e quindi ammissibile a detrazione e una parte non congrua ma in linea con il momento storico che l'edilizia sta vivendo.

Conoscere queste informazioni è fondamentale per non incorrere in rischi di cui abbiamo già parlato in altri articoli.

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