Superbonus 110%: cappotto termico in manutenzione ordinaria

Il Decreto Legge sulla transizione ecologica prevede un'importante modifica per gli interventi di isolamento termico a cappotto che accedono al superbonus 110% che potrebbero rientrare in manutenzione ordinaria

di Gianluca Oreto - 30/04/2021

L'isolamento termico a cappotto dell'involucro necessita di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o di comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)? È una di quelle classiche domande che se posta a due tecnici differenti avrà anche due diverse risposte.

Cappotto termico e titolo edilizio

Il motivo è molto semplice e risiede, naturalmente, nella classificazione degli interventi presente nella normativa edilizia di cui al DPR n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia). Il cappotto termico è, infatti, uno di quegli interventi non ben inquadrati con la conseguenza che alcuni Sportelli Unici per l'Edilizia (SUE) li configurano alternativamente come manutenzione straordinaria leggera o pesante, per la quale in alcuni Comuni è sufficiente la presentazione di una comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ed in altri la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), alternativa al permesso di costruire oppure ordinaria.

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La semplificazione edilizia

Per dirimere (in parte) i dubbi, occorre prendere in considerazione il D.Lgs. n. 222/2016 che ha provveduto ad una precisa individuazione delle attività oggetto di procedimento, anche telematico, di comunicazione o segnalazione certificata di inizio di attività o di silenzio assenso, nonché quelle per le quali è necessario il titolo espresso.

In particolare, l'Allegato A al D.Lgs. n. 222/2016, alla Sezione II - Edilizia, prevede:

  • per le manutenzioni straordinarie c.d. leggere la CILA, riportando tra gli elementi costitutivi gli interventi che:
    • non alterino la volumetria complessiva dell'edificio;
    • non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d'uso;
    • non modifichino sagoma e prospetti dell'edificio;
    • non riguardino parti strutturali dell'edificio;
  • per le manutenzioni straordinarie pesanti c.d. la SCIA, facendo rientrare gli interventi che:
    • alterino la volumetria complessiva dell'edificio;
    • comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d'uso;
    • modifichino sagoma e prospetti dell'edificio;
    • riguardino parti strutturali dell'edificio;
  • per le manutenzioni ordinarie che riguardano cioè opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture e opere necessarie ad integrare e mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistente, si rientra nelle c.d. "attività di edilizia libera", ovvero che non necessitano di alcun titolo edilizio.

Per rispondere al dubbio sulla configurazione dell'intervento di isolamento termico e sul titolo necessario, viene in aiuto l'art. 13 del D.Lgs. n. 73/2020 che modifica l'art 14 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sostituente tra le altre cose il comma 7 con il seguente:

"Nel caso di interventi di manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia, il maggior spessore delle murature esterne e degli elementi di chiusura superiori ed inferiori, necessario per ottenere una riduzione minima del 10 per cento dei limiti di trasmittanza previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo, non è considerato nei computi per la determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici e dei rapporti di copertura. Entro i limiti del maggior spessore di cui sopra, è permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà, alle distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario, nonché alle altezze massime degli edifici. Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile".

Già dal combinato disposto dai due provvedimenti risulterebbe chiaro che, considerando l'isolamento termico a cappotto una manutenzione straordinaria e considerando che il maggiore spessore del volume che deriva dallo stesso non è rileva nei computi per la determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici e dei rapporti di copertura, si dovrebbe parlare di manutenzione straordinaria leggera che va quindi in CILA.

Cosa prevede il Decreto Transizione ecologica per l'isolamento termico a cappotto

Considerato, però, che i dubbi applicativi restano sempre tanti, una delle semplificazioni inserita nel Decreto Legge transizione ecologica, in pubblicazione entro maggio 2021, previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), dovrebbe chiarire il problema. All'interno del D.L. è, infatti, previsto che tutti gli interventi relativi all'isolamento termico a cappotto che non modifichino le facciate e le coperture sono considerati opere di manutenzione ordinaria ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a), del DPR n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).

Semplificazione che consentirà di intervenire in questi casi senza necessità di alcun titolo abilitativo. Come previsto, infatti, dall'art. 6, comma 1, lettera a), del Testo Unico Edilizia, le opere di manutenzione straordinarie, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, possono essere eseguite senza alcun titolo abilitativo.

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