Superbonus 110% e obbligo CCNL edilizia: problematiche da risolvere

Secondo FINCO l'applicazione di un unico contratto determina "una grave asimmetria di trattamento tra i soggetti interessati"

di Redazione tecnica - 12/05/2022

L’obbligo di somministrazione del CCNL Edilizia nel caso di lavori Superbonus ha sollevato più di una perplessità tra gli addetti ai lavori e sul tema è intervenuta anche FINCO, la Federazione Industrie Prodotti Impianti Servizi ed Opere Specialistiche per le Costruzioni e la Manutenzione, che raggruppa oltre 40 associazioni del comparto.

Applicazione CCNL Edilizia per lavori Superbonus: molti dubbi e poche certezze

Se da una parte la Federazione ritiene utile l'inserimento dell'obbligo di attestazione Soa per lavori oltre i 516.000 euro, reputando opportuno, nell'ambito della conversione in Legge del D.L. n. 21/2022, l'innalzamento, anzi il raddoppio della soglia oltre la quale scatta detto obbligo, dall'altra continua a ritenere gravissima l'asimmetria di trattamento tra i soggetti interessati, subordinando la concessione di agevolazioni statali all’applicazione, di fatto, di un unico Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Come espresso da FINCO in una nota, si tratta di “un'indebita limitazione della libertà sindacale e contrattuale prevista dall’articolo 39 (ma anche 41) della nostra Costituzione e nulla ha a che vedere con la condivisibile avversione ai cosiddetti “contratti pirata” o all'ancora notevole numero di lavoratori che operano senza contratto alcuno”.

La norma, secondo la Federazione, perde anche parte dell'area di incidenza, che viene meglio ed assai più adeguatamente "messa in sicurezza" sotto il profilo della qualificazione. “Ben altra garanzia di qualificazione delle imprese è assicurata dall'attestazione Soa rispetto all' obbligo di applicazione di un singolo specifico”.

Le criticità rilevate

Non solo: al servizio di tale impostazione normativa e, quindi, a supporto del Ccnl Edilizia, viene posta l’attività, sempre finanziata da pubblici fondi, di Agenzia delle Entrate, INPS, Ispettorato del Lavoro, Carabinieri e Casse Edili stesse, sottolineando come queste ultime siano allo stesso tempo controllori e percipienti dei contributi.

L’obbligo di applicazione del CCNL Edilizia in caso di lavori Superbonus sarebbe oltretutto incoerente: da un lato infatti si richiede l’applicazione del “Contratto Unico” in nome della Sicurezza, dall’altro, la norma consente che una stessa impresa possa aggiudicarsi un appalto e poi subappaltarne l’esecuzione al 100 per cento, senza neanche curarsi più di rispettare il massimo ribasso del 20% tra appalto e subappalto, con “buona pace della sicurezza, della qualità delle opere e dell'abuso della posizione dominante”.

Per altro, considerato che l’attuale riferimento normativo è solo l’allegato X del TU della Sicurezza, ciò significa che ai fini della congruità della manodopera, il concetto di edilizia si estende ben al di là dell’attività principale, ricomprendendo anche tutte le attività complementari e quindi quelle non prettamente edili. Secondo FINCO, la battaglia contro gli infortuni sul lavoro e contro le gestioni opache in cantiere, avrebbe bisogno di altre tipologie di provvedimenti, non discriminatori, e che colgano il vero nodo, costituito invece dalla qualificazione delle imprese e, nelle opere pubbliche, delle Stazioni Appaltanti.

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