Superbonus 110%: spesa massima, ripartizione, congruità ed esempi pratici

Coincidenza temporale tra interventi trainanti e trainati, spesa massima detraibile e limite di spesa, l’asseverazione delle Congruità dei costi con esempio, verifica massimali, IVA, Contabilità lavori e Stati d’Avanzamento, fatturazione e pagamento

di Donatella Salamita - 20/08/2021

Ormai dentro il clima legato alla nuova modulistica CILAS, come introdotta dal Decreto Legge 77/2021, convertito con modifiche dalla Legge 108/2021, nell’applicare la “nuova” procedura si è notato il subentro di differenziazioni documentali soprattutto laddove legate alla legittimità urbanistco-edilizia dell’immobile, nonché al periodo in relazione al quale trasmesse le eventuali pratiche già in itinere, posto che dal 5 agosto occorre integrare con il nuovo modello per la realizzazione degli interventi previsti dall’art.119 L.77/2020, con esclusione della demolizione e ricostruzione, questa legata alla precedente procedura.

Non entrando nel merito della superiore premessa andremo a trattare, invece, quanto ancora oggi necessita essere approfondito, in materia di calcolo dell’agevolazione, limiti di spesa e verifica della congruità dei prezzi da parte del tecnico abilitato, aspetto relativamente al quale nulla muta.

Tempistiche relative alla realizzazione degli interventi trainanti e trainati

Tra gli aspetti predominanti in un Superbonus 110% impera dover effettuare gli interventi trainati, giusta Circolare 24/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate, non solo congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti, ma bensì anche nell’arco temporale ricadente tra la data di inizio e di fine lavori di questi ultimi.

Un diverso procedimento comporterebbe per l’intervento trainato non poter fruire dell’agevolazione potenziata nella misura del 110%, in quanto lo stesso verrà incentivato con aliquota ordinaria da normativa previgente.

Un esempio lo si individua per un edificio condominiale, per il quale, a seguito della deliberazione dei lavori in sede assembleare, si darà inizio alle opere con gli interventi trainanti interessanti le parti comuni dell’edificio.

Contesto nel quale il singolo proprietario avrà facoltà realizzare nel proprio appartamento, con agevolazione del 110%, ulteriori interventi, appunto trainati, con obbligo, inderogabile, siano effettuati in quel periodio di tempo nel quale sono in corso i lavori sulle parti comuni del fabbricato, ovvero sia gli interventi trainanti.

Ne discende le spese affrontate dal singolo proprietario debbano, pertanto, essere sostenute nel periodo di vigenza della norma, L.77/2020.

La concorrenza al miglioramento di due classi energetiche o, in alternativa, al conseguimento della migliore

Il legislatore, ponendo il vincolo al miglioramento di almeno due classi energetiche della unità immobiliare, o, in alternativa, il conseguimento della migliore, pone la questione anche in relazione agli interventi trainati, se, ad esempio, il condominio prima citato avesse proceduto alla sostituzione degli infissi, quali opere trainate, questi dovranno essere in possesso delle opportune caratteristiche di trasmittanza termica, così come riportate dal Decreto Requisiti del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 agosto 2020, in vigore dal successivo 6 ottobre, in particolare l’Allegato E, concorrendo, quindi, al miglioramento de quò, contestualmente agli interventi sulle parti comuni del fabbricato.

Spesa massima detraibile e limite di spesa, la differenza e la conversione

Riallacciandoci alla realizzazione delle opere ed ai massimali attribuiti agli interventi trainanti dall’art.119 L.77/2020, è ormai noto essi concorrano all’agevolazione del centodieci, per il loro importo complessivo, facendo convergere detrazione e spesa massima ammissibili, nel prodotto dato dal massimale di spesa dettato da norma per l’indice 1,10.

Diversamente per gli interventi trainati avviene la determinazione dell’ammontare totale, come estratto dalla normativa previgente di riferimento, articoli 14 e 16 del decreto legge 63/2012 ed art.16-bis del d.P.R.917/1986, il TUIR, in quanto la spesa detraibile si ottiene frazionando l’importo massimo detraibile per l’indice 1,10.

Ad esempio, se in un edificio abitativo unifamiliare si devono realizzare l’isolamento termico a cappotto e la sostituzione degli infissi, occorre eseguire il seguente conteggio:

  1. Isolamento termico a cappotto, intervento trainante, comma 1, lett.a) art.119 L.77/2020 la spesa massima ammissibile ammonta ad €50.000,00, se da computo metrico si ottiene un importo totale complessivo di €45.000,00 la somma agevolabile nella misura del 110% sarà pari a: € 45.000,00 x 110% = € 49.500,00

Somma che tra l’altro risulta minore al tetto massimo detraibile, permettendo agevolare l’intero costo dell’opera.

  1. Sostituzione infissi, intervento trainato, comma 2 art..119 L.77/2020, la normativa previgente dispone un tetto massimo agevolabile pari ad €60.000,00 che da norma risulta essere di €60.000,00 frazionato 1,10, pertanto uguale a €54.545,45, se da computo metrico i lavori sono pari a €59.000,00 la somma agevolabile è, in questo caso, maggiore rispetto a quella detraibile, il beneficiario fruirà di €54.545,45, con la differenza, fino alla concorrenza di €59.000,00 a suo carico.

Ripartire l’agevolazione tra gli aventi diritto

La detrazione va suddivisa, tra gli aventi diritto, in quote annue di pari importo, in un periodo di anni cinque ed in alcuni casi, se nel corso dell’anno 2022 sono stati realizzati almeno il 60% dei lavori, in un periodo di anni quattro, si rammentano le vigenti differenziate scadenze, giuste proroghe approvate di cui al Decreto Legge 59/2021 ed alla Legge di Bilancio n.178/2021, comune per tutti resta data dalla quale le spese hanno decorrenza, il 1° luglio 2020.

Per quanto concerne le opere realizzate in condominio la ripartizione avviene per gli interventi sulle parti comuni dell’edificio (c.1 lett. a) e b) art.119 L.77/2020), quali l’isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate, la coibentazione del tetto e la sostituzione degli impianti termici con impianti centralizzati.

Il singolo condomino beneficia dell’agevolazione come computata sulla scorta delle tabelle millesimali, o, in loro assenza, ad esempio nei condomini minimi o non costituiti giuridicamente, secondo criteri all’uopo stabiliti.

Per quanto concerne gli interventi realizzati nel singolo appartamento, trainati, il condomino gode dell’agevolazione in relazione ai costi specifici delle opere, lo stesso concetto lo si applica ai proprietari dei fabbricati unifamiliari e delle unità immobiliari con accesso autonomo e indipendenza funzionale site in edifici plurifamliari, trainanti e trainati.

Asseverare la Congruità dei costi

L’asseverazione della congruità dei costi derivanti dal Computo Metrico, unita alle prescrizioni del Decreto Requisiti del M.I.S.E. 06/08/2020 è obbligatoria per tutti gli interventi realizzati ai sensi dell’art.119 L.77/2020, dovrà essere resa sia se l’intervento è portato in detrazione che per le opzioni alternative cessione del credito e sconto in fattura.

Nello specifico consiste nell’attestazione da parte del tecnico abilitato della rispondenza tra i Requisiti Tecnici del decreto sopra citato e la correttezza degli importi delle spese sostenute.

ENEA, tra i vari Vademecum, ha maggiormente chiarito l’asseverazione vada certificata attraverso i prezzari utilizzati (Regionali, delle Province Autonome o DEI) o le analisi prezzi occorsi per la stesura del Computo Metrico.

Il tecnico dovrà dimostrare le spese non siano maggiori ai massimali di costo relativi agli specifici interventi.

Nelle fasi di trasmissione e deposito si dovrà distinguere per gli interventi di efficientamento energetico per i quali l’attestazione si trasmette ad ENEA, e per gli interventi antisismici, per i quali si deposita allo sportello unico per l’edilizia del comune ove ricade il fabbricato.

Ai sensi del Decreto Requisiti del Mise 06/08/2020 è l’art.3 a recitare testualmente: “Le detrazioni concesse per gli interventi di cui all’art. 2 (cioè qualunque intervento che dia diritto ad una detrazione esclusi quelli per il recupero del patrimonio edilizio ex art 16bis, TUIR), si applicano con le percentuali di detrazione, i valori di detrazione massima ammissibile o di spesa massima ammissibile riportati nell’allegato B al presente decreto.

[…] L’ammontare massimo delle detrazioni o della spesa massima ammissibile per gli interventi di cui all’art. 2, fermi restando i limiti di cui all’allegato B, è calcolato nel rispetto dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento. Tale ammontare è calcolato, secondo quanto riportato all’allegato A, punto 13”.

Secondo il superiore provvedimento il professionista, in fase di asseverazione, terrà conto della spesa e della detrazione massima ammissibili, del rispetto dei massimali affinché risultino congrui, così come indicati al punto 13 dell’Allegato A al Decreto Requisiti anzi citato.

In particolare sarà tenuto conto:

Dei costi per tipologia di intervento, gli stessi dovranno risultare uguali o inferiori agli importi riportati nei Prezzari Regionali, delle Province Autonome o nei Prezzari DEI

Dei costi elaborati attraverso Analisi dei Prezzi, con i criteri indicati nella Relazione analitica da allegare all’Asseverazione.

Nei casi in cui i costi siano maggiori rispetto agli importi agevolati, andrà eseguito il procedimento di asseverazione sino all’importo concorrente alla detrazione.

Esempio pratico di asseverazione della congruità dei costi

Edificio condominiale composto da sei unità, interessato dall’isolamento termico delle superfici orizzontali e verticali:

il c.1 lett.a) art.119 dispone per l’intervento una detrazione di € 40.000,00 per ogni unità immobiliare, nei fabbricati che si compongono da 2 a 8 di esse, il limite massimo di spesa ammonta ad € 40.000,00 che andrà moltiplicato per sei, ottenendo un totale di € 240.000,00, a sua volta moltiplicato per 1,10, la somma complessiva detraibile sarà, pertanto, uguale ad € 264.000,00.

Nel caso in cui il tecnico abbia calcolato, nel computo metrico, una spesa pari ad €210.000,00, l’asseverazione non sarà resa su €240.000,00, in quanto trattasi dell’importo quale limite massimo di spesa, bensì, come disciplinato al punto 13 dell’Allegato A al Decreto Requisiti MISE del 6/08/2020, di € 210.000,00, si dovrà effettuare il prodotto di quest’ultima per l’indice 1,10, ottenendo una detrazione pari ad € 231.000,00, da ripartire tra gli aventi diritto.

Ne consegue, ed è prassi, l’asseverazione sulla congruità dei costi vada effettuata per ogni categoria di intervento, ovvero per tutte quelle opere concorrenti a formarne il prezzo finale.

Verifica massimali

Per verificare le agevolazioni si potrà redigere una tabella dedicata, nella quale computare gli interventi trainanti moltiplicandone l’importo per 1,10 e gli interventi trainati dividendo il massimale per lo stesso indice.

Segue un esempio pratico:

VERIFICA MASSIMALI

Lavori

Importo

MASSIMALE

VERIFICA

Importo

agevolato

Differenza

Isolamento termico

45.224,25

50.000,00

45.224,25 x 1,1

49.746,67

4.522,42

Impianti riscaldamento

39.468,35

30.000,00

30.000,00 x 1,1

33.000

6.468,35

Sostituzione infissi

15.663,05

60.000,00

60.000,00/1,1

15.663,05

//

Sismabonus

90.189,78

96.000,00

90.189,78 x 1,1

99.208,76

9.018,98

Sommano

190.545,43

 

 

 

 

Su un totale dei lavori pari ad € 190.545,45 si evince vi sia una somma in eccesso per quanto concerne l’isolamento termico ed il sismabonus, agevolati al 110%, la sostituzione degli infissi rientra nel massimale di € 54.945,45.

Per quanto concerne l’impianto di riscaldamento le opere computate restituiscono un importo maggiore rispetto a quello detraibile, ci saranno, quindi, € 6.468,35 a carico del beneficiario.

Il tema IVA

Il Decreto Requisiti del MISE 06/08/2020 indica “i costi esposti in tabella si considerano al netto di Iva“. L’imposta assume aliquota diversa in relazione al tipo di intervento da realizzare distinto tra recupero del patrimonio edilizio, efficientamento e/o riqualificazione energetica.

La medesima incide sui materiali e su alcuni prodotti finiti cd. “Beni Significativi”, motivo per il quale si applica in relazione al tipo di lavoro, anche correlativamente alle prestazioni dei servizi da parte delle imprese esecutrici, nonché sulla cessione dei beni.

L’Agenzia delle Entrate con la Circolare 15/E/2018 ha chiarito circa i beni significativi, spiegando che nel contesto degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, si applica l’IVA al 10% se il loro valore non supera la metà di quello dell’intera prestazione, superata, invece, tale soglia si applica, si, l’aliquota del 10% ma fino alla concorrenza della differenza tra il valore complessivo dell’intervento e quello dei beni significativi, ne diviene, sul valore residuo del bene significativo trovi applicazione l’aliquota nella misura del 22%.

Per semplificare la stessa circolare riassume due esempi:

Esempio n.1:

Valore complessivo prestazione

10.000,00

 

Costo bene significativo

6.000,00

 

Differenza tra valore complessivo della prestazione e bene significativo

4.000,00

= costo manodopera

APPLICAZIONE IVA

Il 10% di € 4.000,00 della manodopera

400,00

 

Il 10% di € 4.000,00 di parte del bene significativo

400,00

 

Il 22% di € 2.000,00 sulla differenza del bene significativo

440,00

 

Esempio n.2:

Valore complessivo prestazione

10.000,00

 

Costo bene significativo

4.000,00

 

In questo caso l’importo del bene significativo non supera la metà di quello dell’intera prestazione, pertanto sull’intero sarà applicata l’IVA al 10%

APPLICAZIONE IVA

Il 10% di € 14.000,00 della manodopera

1.400,00

 

In relazione alle fatture, pertanto, nelle medesime si dovrà specificare sia l’oggetto della prestazione che il valore dei citati beni significativi forniti con lo stesso intervento.

Si evidenzia non sia applicabile l’IVA al 10% per i materiali ed i beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori, nonché sui materiali e beni acquistati direttamente dal committente, sulle prestazioni professionali, sui subappalti, in questo caso l’impresa subappaltatrice dovrà fatturare al 22% alla ditta appaltatrice che, a sua volta, fatturerà al committente al 10% entro i criteri per poterlo fare

Contabilità dei lavori e Stati d’Avanzamento

Disposte all’art.121 comma 1-bis della legge 77/2021 le opzioni, in alternativa alla detrazione, per le quali il contribuente potrà optare, quali la cessione del credito e lo sconto in fattura, esercitabili per ciascuno stato di avanzamento dei lavori. È lo stesso articolo a dettare gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% del medesimo intervento.

Vincolo riferito solo al Superbonus ed ulteriormente chiarito dalla Circolare Agenzia delle Entrate 30/e/2020, laddove afferma e conferma l’opzione per la cessione e lo sconto, alternativa alla detrazione diretta, resta condizionata dall’avanzamento dei lavori (Sal) limitatamente agli interventi che fruiscono del 110 per cento.

Qualora si tratti, invece, di detrazioni ordinarie (come il 50 o il 65%), per le quali non siano stati previsti Sal, il contribuente ha facoltà di eseguire la detta scelta in qualsiasi momento, senza dover tenere conto dello stato di avanzamento degli interventi.

Calcolo Stato d’Avanzamento Lavori

L’Agenzia delle Entrate rispondendo all’interpello n.538 del 9/11/2020, chiarisce la determinazione del valore del 30% dello stato d’avanzamento lavori comporti doversi ricondurre all’ammontare complessivo delle spese riferite all’intero intervento e non all’importo massimo di spesa ammesso alla detrazione.

Ciò vuol dire come nel caso in cui vi sia un cantiere nel quale previsti interventi agevolati ed opere a carico del committente il conteggio degli stati d’avanzamento lavori al 30% ed al 60% dovrà essere riferito sia alle somme incentivate che a quelle non agevolate.

Per meglio comprendere è utile chiarire che seppure la norma disponga ciascuno stato d’avanzamento lavori debba essere comprensivo di almeno il 30% dell’intervento, laddove realizzato, ad esempio, il 42% dei lavori il primo S.A.L. dovrà computare la reale percentuale, però il secondo stato non potrà essere pari al 18% ma a sua volta essere calcolato su un ulteriore 30% delle opere, giungendo al 62% dei lavori.

Fatturazione e pagamento alle imprese

L’agevolazione segue il principio di cassa, pertanto le spese sono detraibili in dipendenza della data nella quale effettuato il bonifico, ne diviene la presentazione dello Stato d’Avanzamento Lavori comporti, necessariamente, maturazione del credito fiscale per il beneficiario, il quale potrà optare per le alternative cessione del credito e/o sconto in fattura.

In relazione al superiore espresso non sarà, logicamente, sufficiente, contabilizzare e fatturare i lavori, ma occorre effettuare il pagamento.

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