Superbonus 110% e unifamiliari, chiarimenti dal MEF

Il Ministero definisce le modalità di applicazione del comma 8-bis dell'art. 119 inerente la proroga della scadenza sulle unifamiliari

di Redazione tecnica - 24/06/2022

Può sembrare la famosa scoperta dell’acqua calda, ma in caso di agevolazioni fiscali e bonus edilizi è sempre meglio mettere i puntini sulle i. Questa volta a farlo è il Ministero dell’Economia delle Finanze, sulla controversa proroga che sposta dal 30 giugno al 30 settembre 2022 la scadenza relativa ai lavori Superbonus 110% sulle unifamiliari.

Superbonus 110% e avanzamento lavori su unifamiliari, interrogazione alla Camera

Ricordiamo che con il Decreto Aiuti è stato riformulato il comma 8-bis dell'art. 119 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) il quale prevede che per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.

Superbonus 110% e unifamiliari: differenze tra pagamento lavori e SAL

Ma cosa succede nel caso in cui al 30 settembre 2022 non si è ultimato il 30% dei lavori ma si è effettuato il pagamento del 30% delle spese totali? La scadenza può essere considerata come rispettata oppure no? Si tratta del dubbio, presentato con l'Interrogazione a risposta immediata in Commissione Finanze n. 5-08270 del 20 giugno 2022, a firma della deputata on. Vita Martinciglio, che ha chiesto proprio di chiarire se i proprietari delle unità immobiliari unifamiliari, che non sono certi di concludere il 30% dei lavori entro il 30 settembre 2022, possono usufruire del Superbonus anche solo pagando le spese relative al 30% dei lavori entro il 30 giugno 2022 (data di scadenza dell’agevolazione).

Come specificato nel testo dell'interrogazione, “i benefici fiscali si maturano sulla base dei saldi di spesa del contribuente piuttosto che sullo stato effettivo dei lavori, fermo restando che il completamento degli stessi deve comunque essere asseverato entro 48 mesi, pena la comunicazione da parte di Enea all'Agenzia delle entrate della mancata conclusione dei lavori e la conseguente rivalsa da parte dell'erario sul committente, pari all'importo del beneficio fiscale maggiorato del 30 per cento”.

Sul punto ha risposto il sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Maria Cecilia Guerra, ribadendo che non è sufficiente il pagamento dell'importo corrispondente al 30% dei lavori, se esso non corrisponde allo stato effettivo degli interventi. Di fatto, è necessaria la concreta realizzazione di almeno il 30% dell'intervento complessivo.

Attenzione però: nel computo del SAL possono essere inclusi anche lavori edilizi che non rientrano tra gli interventi Superbonus 110%.

La risposta è quindi chiara: è necessario eseguire almeno il 30% dei lavori, scegliendo se inserire nel calcolo dei lavori effettuati entro il 30 settembre 2022 solo gli interventi ammessi al Superbonus, oppure includere anche altri lavori, che non rientrano in questa detrazione, purché effettuati sullo stesso immobile.

© Riproduzione riservata