Superbonus 110% e uso promiscuo: nuova risposta del Fisco

L'Agenzia delle Entrate chiarisce se è possibile beneficiare del superbonus 110% per interventi su un immobile potenzialmente promiscuo (abitazione-ufficio)

di Redazione tecnica - 01/07/2021

Sulle possibilità e modalità di fruizione del superbonus 110% per interventi eseguiti su un immobile ad uso promiscuo ne abbiamo già parlato diverse volte.

Superbonus 110% e uso promiscuo: gli interventi dell'Agenzia delle Entrate

L'argomento è già stato affrontato dalla Direzione centrale dell'Agenzia delle Entrate in diversi e distinti interventi:

Nelle prime 3 si parlava di edifici unifamiliari con abitazione e bed & breakfast, la quarta si riferiva al caso (che interessa la maggior parte del nostro pubblico) di edificio con abitazione e ufficio di un professionista.

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Superbonus 110% e uso promiscuo: nuova risposta del Fisco

Ma, in effetti, come si "concretizza" l'utilizzo dell'immobile diverso da abitazione? Ne parla sempre l'Agenzia delle Entrate, questa volta nella risposta fornita dalla Direzione Regionale per la Campania all'interpello 919-173/2021 (allegato).

Nel nuovo caso, il contribuente istante chiede di sapere se l'immobile su cui vuole fare gli interventi che rientrano nel superbonus 110% possa essere considerato ad uso promiscuo. L'edificio di cui trattasi è abitato dal contribuente istante e dal padre. Il contribuente riferisce che:

  • lui stesso è titolare di partita iva, nella dichiarazione di inizio attività inviata all'Agenzia delle entrate, modello AA9-12 ha indicato, al quadro B, come luogo di esercizio dell'attività, l'immobile oggetto dei lavori; tuttavia, per lo svolgimento della sua attività (consulenza fiscale on line) ha da poco preso in comodato d'uso gratuito una stanza di un immobile di terzi, comodato regolarmente registrato (n° 266, serie 3 del 24/03/2021), superando anche eventuali dubbi sull'utilizzo promiscuo dell'immobile oggetto dei lavori;
  • il padre è anch'esso titolare di partita iva, svolge l'attività di agente di commercio. Nella dichiarazione di inizio attività inviata all'Agenzia delle entrate, modello AA9-12 ha indicato, al quadro B, come luogo di esercizio dell'attività, l'immobile oggetto dei lavori.

Uso promiscuo: cosa accade

Come specificato negli altri interventi, l'Agenzia delle Entrate ha confermato che nel caso di immobile ad uso promiscuo le detrazioni fiscali spettano sul 50% delle spese sostenute.

L'art. 119, comma 9, lettera b) del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), sostanzialmente, esclude dal bonus 110% gli interventi effettuati dalle persone fisiche nell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni. Concetto ribadito nella circolare n. 24/E del 2020 con la quale l'Agenzia delle Entrate aveva chiarito l'intenzione del legislatore di escludere dalla fruizione del Superbonus le unità immobiliari riconducibili ai cd. "beni relativi all'impresa" (articolo 65 del TUIR) o a quelli strumentali per l'esercizio di arti o professioni (articolo 54, comma 2, del TUIR).

Uso promiscuo: quando

Per quanto concerne il caso sottoposto dall'istante, il Fisco ha ritenuto necessario fare alcune importanti precisazioni:

  • non può condividersi la soluzione proposta dall'istante, secondo cui l'utilizzo promiscuo dell'immobile dovrebbe essere verificato solo in rapporto al contribuente che sostiene la spesa.
  • la valutazione dell'utilizzo promiscuo dell'immobile va effettuata in senso oggettivo, per cui la detrazione spetterà sul 50 % della spesa in tutte le ipotesi in cui l'immobile sia utilizzato "promiscuamente" per l'esercizio di arti, professioni o attività commerciale, anche da conviventi o comunque da soggetti diversi da coloro che sostengono la spesa e intendono fruire delle detrazioni.

Nel caso di specie, il padre convivente risulta avere come luogo di esercizio della sua attività, per come indicato nella dichiarazione di inizio attività e mai variato, l'edificio del quale si vogliono avviare gli interventi di superbonus.

Ne discende che tale immobile sia utilizzato (o, comunque, possa essere potenzialmente utilizzato) anche per lo svolgimento dell'attività professionale, con conseguente possibilità di deduzione dei relativi costi secondo le regole stabilite per la determinazione del reddito di lavoro autonomo (es. art. 54 TUIR).

Pertanto che, in presenza di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa, il contribuente potrà portare in detrazione fiscale al 110% il 50% delle spese sostenute.

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