Superbonus 70% e condomini: le regole edilizie da non dimenticare

La giurisprudenza dei primi anni di applicazione del superbonus 110% ha fornito alcuni punti chiave da tenere a mente per avviare interventi che accedono al bonus nel 2024

di Gianluca Oreto - 16/01/2024

L’1 gennaio 2024 si è aperta una nuova “epoca” per il comparto della ristrutturazione edilizia agevolata. Terminato il superbonus con aliquota maggiorata al 90/110%, per tutto il 2024 alcuni soggetti beneficiari potranno utilizzare il bonus 70% previsto dall’art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio). Nel suo ultimo anno di utilizzo (il 2025) il superbonus avrà l’aliquota ridotta al 65%.

Superbonus: l’orizzonte temporale

Dal 2024, così come previsto dall’art. 119, comma 8-bis, del Decreto Rilancio, mentre non sarà più possibile avviare interventi di superbonus che riguardano edifici unifamiliari o unità immobiliari con accesso autonomo e indipendenza funzionale, sono concessi quelli eseguiti:

  • dai condomini (anche minimi);
  • dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;
  • da Onlus, AdV e APS;

con aliquota al 70% da applicare alle spese sostenute nel 2024 e 65% con riferimento alle spese sostenute nel 2025.

Da ricordare, invece, che l’art. 119, comma 8-ter, del Decreto Rilancio consente l’utilizzo del superbonus 110% fino al 31 dicembre 2025 per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza. Sul tema l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il superbonus è applicabile alle spese sostenute per gli interventi ammessi per i quali sia prevista l'erogazione di contributi per la riparazione o ricostruzione a seguito di eventi sismici. Detti contributi sono esclusi nei casi in cui:

  • il danno sia preesistente all'evento sismico in seguito al quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, per cui non sussiste il nesso di causalità diretta;
  • il livello del danno non sia tale da determinare l'inagibilità del fabbricato (scheda AeDES con esito di agibilità corrispondente ad A, D, F).
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