Superbonus 110%, cappotto termico: chiarimenti sugli edifici vincolati

Dal MiBACT chiarimenti sul cappotto termico che accede al superbonus per gli edifici vincolati ai sensi del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio

di Redazione tecnica - 02/04/2021

Edifici vincolati e Superbonus 110%: l'art. 119, comma 2 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) ha previsto un'importante disposizione per la quale nel caso di edifici sottoposti ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio o se gli interventi trainanti di efficienza energetica siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione fiscale del 110% si applica a tutti gli interventi trainati di riqualificazione energetica, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainati, fermi restando il rispetto dei requisiti previsti dalla norma.

Speciale Superbonus

Edifici vincolati e Superbonus 110%

Una disposizione molto importante perché di fatto apre alla detrazione del 110% a tutti gli edifici vincolati sui quali non si può realizzare l'isolamento termico a cappotto o sostituire l'impianto termico.

Un tema molto delicato che coinvolge diverse normative:

  • il D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia);
  • il D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali);
  • il D.P.R. n. 31/2017 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata).

Su questo argomento il Ministero dei Beni culturali e del turismo (oggi Ministero della Cultura) ha emanato due circolari:

Con la circolare n. 42/2017 il Ministero ha fornito dei chiarimenti in merito al DPR n. 31/2017 e all'individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata.

La circolare n. 4/2021 fornisce delle integrazioni alla precedente circolare ed, in particolare, fornisce delle linee di indirizzo sugli interventi di coibentazione volti a migliorare l'efficienza energetica (cappotto termico) di cui alla voce A2 dell'Allegato A del DPR n. 31/2017, da effettuarsi su edifici sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio, parte III e che accedono al superbonus 110% previsto dal Decreto Rilancio.

Superbonus 110%, cappotto termico e liberalizzazione

La nuova circolare del Ministero della Cultura chiarisce subito i limiti di applicabilità del DPR n. 31/2017: la presenza del pre-requisito di intervento di lieve o lievissima entità.

Per quanto concerne la realizzazione del cappotto termico sul fronte esterno degli edifici occorre fare molta attenzione ai presupposti per la liberalizzazione dell'intervento e verificare la natura dell'eventuale vincolo presente:

  • vincolo paesaggistico (art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004);
  • vincolo di bellezza panoramica (art. 136, lettera d) del D.Lgs. n. 42/2004);
  • vincolo storico-architettonico o storico-testimoniale (art. 136, lettere a), b) e c) del D.Lgs. n. 42/2004).

La circolare n. 42/2017 fornisce ai punti 5 e 6 prime interpretazioni sui dubbi che riguardano l'identificazione della tipologia di vincolo paesaggistico e la nozione di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale.

Gli interventi sui prospetti

L'Allegato A, punto A.2, del DPR n. 31/2017 riposta tra gli interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica:

"interventi sui prospetti o sulle coperture degli edifici, purché eseguiti nel rispetto degli eventuali piani del colore vigenti nel comune e delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti, quali: rifacimento di intonaci, tinteggiature, rivestimenti esterni o manti di copertura; opere di manutenzione di balconi, terrazze o scale esterne; integrazione o sostituzione di vetrine e dispositivi di protezione delle attività economiche, di finiture esterne o manufatti quali infissi, cornici, parapetti, lattonerie, lucernari, comignoli e simili; interventi di coibentazione volti a migliorare l'efficienza energetica degli edifici che non comportino la realizzazione di elementi o manufatti emergenti dalla sagoma, ivi compresi quelli eseguiti sulle falde di copertura. Alle medesime condizioni non è altresì soggetta ad autorizzazione la realizzazione o la modifica di aperture esterne o di finestre a tetto, purché tali interventi non interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici".

In merito alla qualificazione degli interventi che prevedono la realizzazione di un cappotto termico esterno, il Ministero ha chiarito che, pur confermando la possibilità di esentare tali interventi qualora ascrivibili alla categoria della manutenzione straordinaria a condizione che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, le specifiche caratteristiche tecnico-costruttive possono comportare aumenti di spessore anche significativi in funzione del materia utilizzato, della soluzione tecnica scelta e del grado di efficientamento termico richiesto.

Proprio per questo motivo, non è possibile escludere a priori che tali interventi possano essere sempre eseguibili "nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti". Condizione che rappresenta uno dei pre-requisiti affinché l'intervento possa essere ricompreso tra quell di coibentazione previsti dal citato punto A.2, soprattutto se riferiti ad "immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi inclusa l'edilizia rurale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici".

Conclusioni

Per i suddetti motivi, secondo il Ministero l'esenzione dall'autorizzazione paesaggistica può essere applicata per gli interventi di isolamento termico su edifici di edilizia storica realizzati prima del 1945, per i quali sarà necessario procedere tramite autorizzazione semplificata di cui al punto B3 dell'Allegato B al DPR n. 31/2017. In relazione a tale procedura, il termine assegnato alla Soprintendenza per l'espressione del parere è di 20 giorni.

In riferimento all'accrescimento dello spessore murario e modifica delle sue caratteristiche materiche che potrebbe darla ricomprendere tra gli interventi di cui alla voce A2, secondo il Ministero tale fattispecie è riferita agli immobili ascrivibili all'edilizia contemporanea post 1945, purché non siano alterate anche le finiture esterne e quindi l'aspetto esteriore.

Considerato il tenore dell'art. 119, comma 2 del Decreto Rilancio, quindi, il Ministero ha confermato che il cappotto termico è uno di quegli interventi che possono essere esclusi per la realizzazione dei soli interventi trainati in edifici sottoposti a vincolo.

Il Ministero ha, infine, rammentato che per gli edifici tutelati deve essere acquisita l'autorizzazione di cui all'art. 31 del Codice dei beni culturali e che qualora l'intervento necessiti anche di autorizzazione paesaggistica, è facoltà dell'interessato presentare un'unica istanza.

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