Superbonus e cessione del credito: tutte le novità nel Dossier della Camera

Focus sui contenuti al vaglio del Parlamento per la conversione in legge del Decreto che ha introdotto "Misure urgenti in materia di cessione dei crediti"

di Redazione tecnica - 30/03/2023

Ok alla Comunicazione tardiva per l'esercizio dell'opzione di cessione del credito

L'articolo 2-quinquies, inserito in sede referente, intende rimettere in bonis i contribuenti rispetto al termine, attualmente fissato al 31 marzo 2023, ai sensi dell'articolo 3, comma 3-octies del decreto-legge n. 198 del 2022, per l'invio della comunicazione all'Agenzia delle entrate dell'esercizio delle opzioni alternative alla detrazione fiscale (sconto in fattura e cessione del credito) prevista per le spese sostenute nel 2022 per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e 2021 per gli interventi edilizi, nell'ipotesi in cui il contratto di cessione non sia stato concluso alla predetta data del 31 marzo 2023.

Il beneficiario della detrazione, secondo la norma in esame, può effettuare detta comunicazione anche tardivamente, con le modalità e i termini per la cd. remissione in bonis (di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012), se il soggetto cessionario è una banca, un intermediario finanziario iscritto all'albo, una società appartenente a un gruppo bancario o un'impresa di assicurazione autorizzata ad operare in Italia. 

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