Superbonus e cessione del credito: tutte le novità nel Dossier della Camera

Focus sui contenuti al vaglio del Parlamento per la conversione in legge del Decreto che ha introdotto "Misure urgenti in materia di cessione dei crediti"

di Redazione tecnica - 30/03/2023

Art. 2-ter: Norme di interpretazione autentica

L'articolo 2-ter, introdotto in sede referente, reca un insieme di norme di interpretazione autentica - aventi quindi efficacia retroattiva - volte a chiarire che:

  • per gli interventi diversi dal superbonus, la liquidazione dei lavori in base a stati di avanzamento costituisce una mera facoltà, non un obbligo (lettera a) del comma 1);
  • l'indicazione delle spese sostenute per il rilascio del visto di conformità, nel computo metrico e nelle asseverazioni di congruità delle spese, costituisce una mera facoltà e non un obbligo, al fine di fruire della detrazione delle medesime spese (lettera b);
  • il contribuente può avvalersi della cd. remissione in bonis, con riferimento all'obbligo di presentazione dell'asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico, per fruire del sismabonus e del superbonus ( lettera c) del comma 1);
  • i requisiti richiesti alle imprese per l'esecuzione di lavori oltre la soglia di 516.000 euro – valevoli ai fini della fruizione del cd. superbonus – possono essere soddisfatti, per i contratti di appalto e subappalto conclusi dal 21 maggio al 31 dicembre 2022, entro la data del 1° gennaio 2023; che la soglia predetta è calcolata avendo riguardo al singolo contratto (lettera d) del comma 1).
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