Superbonus e cessione del credito: tutte le novità nel Dossier della Camera

Focus sui contenuti al vaglio del Parlamento per la conversione in legge del Decreto che ha introdotto "Misure urgenti in materia di cessione dei crediti"

di Redazione tecnica - 30/03/2023

Cessione del credito: ridefiniti i contorni della responsabilità solidale

La lettera b) del comma 1 introduce i commi da 6-bis a 6-quater all'articolo 121, circoscrivendo il perimetro della responsabilità solidale del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, nel caso di operazioni di cessione di agevolazioni indebitamente fruite. 

Ferma restando l'ipotesi di dolo, il concorso dei cessionari nella violazione viene escluso in presenza delle seguenti due condizioni (che devono ricorrere congiuntamente):

  • a) che dimostrino di aver acquisito il credito di imposta;
  • b) che siano in possesso di una specifica documentazione, relativa alle opere che hanno originato il credito di imposta, le cui spese detraibili sono oggetto delle opzioni per la cessione del credito o dello sconto in fattura.  essi dimostrino di avere acquisito il credito di imposta e siano in possesso di specifica documentazione riguardante le opere da cui origina il credito di imposta, tra cui un'attestazione riguardante ilrispetto delle norme antiriciclaggio da parte dei soggetti che sono controparte nelle cessioni (e non che intervengono nelle cessioni).

La documentazione rilevante comprende:

  • a) titolo edilizio abilitativo degli interventi, oppure, nel caso di interventi in regime di edilizia libera, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
  • b) notifica preliminare dell'avvio dei lavori all'azienda sanitaria locale, oppure, nel caso di interventi per i quali tale notifica non è dovuta in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesti tale circostanza;
  • c) visura catastale ante operam o storica dell'immobile oggetto degli interventi, oppure, nel caso di immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento;
  • d) fatture, ricevute o altri documenti comprovanti le spese sostenute, nonché documenti attestanti l'avvenuto pagamento delle spese medesime;
  • e) asseverazioni, quando obbligatorie per legge, dei requisiti tecnici degli interventi e di congruità delle relative spese, corredate da tutti gli allegati previsti dalla legge, rilasciate dai tecnici abilitati, con relative ricevute di presentazione e deposito presso i competenti uffici;
  • f) nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali, delibera condominiale di approvazione dei lavori e relativa tabella di ripartizione delle spese tra i condomini;
  • g) nel caso di interventi di efficienza energetica diversi da quelli del cd. Superbonus, la documentazione prevista a tal fine dal decreto del 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici- cd. Ecobonus)"agli articoli dall'articolo 6, comma l, lettere a) e c)), oppure, nel caso di interventi per i quali uno o più dei predetti documenti non risultino dovuti in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesti tale circostanza
  • h) visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione sulle spese sostenute per le opere, rilasciato dai soggetti abilitati.
  • i) un'attestazione, rilasciata dai soggetti sottoposti alla disciplina antiriciclaggio, che siano controparte nelle cessioni comunicate ai sensi dell'articolo 121 di avvenuta osservanza degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette e di astensione dal compimento di operazionI.

Nel corso dell'esame in Commissione detta documentazione è stata integrata ulteriormente, prevedendo che sia consegnata altresì:

  • i-bis) nel caso di interventi di riduzione del rischio sismico, la documentazione prevista dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 6 agosto 2020, n. 329, di modifica del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 28 febbraio 2017, n. 58, recante "Sisma Bonus - Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati
  • i-ter) contratto di appalto sottoscritto tra il soggetto che ha realizzato i lavori e il committente.

Il nuovo comma 6-ter, estende l'esclusione della responsabilità anche nei confronti dei cessionari che acquistano i crediti di imposta da banche e società quotate, mediante rilascio di una attestazione di possesso, da parte della banca o della diversa società del gruppo cedente, di tutta la predetta documentazione.
Il mancato possesso di parte della documentazione rilevante non costituisce, da solo, causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario; il soggetto può dunque fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o non gravità della negligenza (nuovo comma 6-quater)

L'onere della prova della sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave del cessionario grava sull'ente impositore, ai fini della contestazione del concorso del cessionario nella violazione e della sua responsabilità solidale.

Rimane ferma l'applicazione dell'articolo 14, comma l.bis.l, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, ai sensi del quale la limitazione della responsabilità solidale al dolo e alla colpa grave riguardano solo i crediti per i quali sono stati acquisiti, nel rispetto delle previsioni di legge, i visti di conformità, le
asseverazioni e le attestazioni di legge di cui all'articolo 119 e 121, comma 1-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020.

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