Superbonus e cessione del credito: tutte le novità nel dossier del Senato

Dopo la Camera, anche il Senato vota la fiducia al Governo per l'approvazione del disegno di legge di conversione con modificazioni del Decreto-Legge n. 11/2023 in materia di cessione dei crediti

di Gianluca Oreto - 06/04/2023

La classificazione contabile dei crediti d’imposta

Il dossier del Senato si conclude con una analisi della classificazione contabile dei crediti d'imposta alla luce del Manuale sul deficit e sul debito 2022 pubblicato l'1 gennaio 2023 da Eurostat.

Il Senato conferma che il Manuale evidenzia tre caratteristiche da tener presente per la definizione della tipologia dei crediti d’imposta:

  • la trasferibilità a terzi degli importi integrali o non ancora utilizzati. Il credito d’imposta si considera trasferibile a terzi e quindi pagabile quando la probabilità di non essere fruito è minima;
  • la differibilità di fruizione dei crediti per periodi molto lunghi o anche indefiniti. Il credito d’imposta differibile può essere rinviato da un anno fiscale ai successivi e si considera pagabile quando il credito d’imposta sia fruito nel corso degli anni per intero o quasi integralmente;
  • la compensabilità dei crediti d’imposta con il totale degli obblighi fiscali. Il credito d’imposta compensabile con qualsiasi debito fiscale si considera pagabile.

In base a queste tre caratteristiche, il Manuale identifica due crediti d’imposta:

  1. non pagabili/non esigibili, che non vengono pagati se di importo maggiore rispetto all’imposta dovuta dal contribuente. In questo caso i crediti d’imposta sono pagati fino alla concorrenza del debito fiscale e la parte che eccede si considera persa;
  2. pagabili/esigibili, che danno luogo in favore del beneficiario all’intera corresponsione dell’ammontare del credito d’imposta a prescindere dalla sua capienza fiscale. In tale caso il credito d’imposta si configura per la pubblica amministrazione come una obbligazione non condizionata al verificarsi di circostanze eventuali e l’unica incertezza riguarda il momento in cui la perdita di risorse si concretizzerà nel flusso di cassa.

A seconda della tipologia di credito d’imposta avremo una differente contabilizzazione:

  • i crediti d’imposta non pagabili/non esigibili sono registrati in base al criterio di cassa come una riduzione del gettito fiscale delle amministrazioni pubbliche sui diversi anni di effettiva fruizione dell’agevolazione;
  • i crediti d’imposta pagabili/esigibili sono contabilizzati in base al criterio di competenza come maggiori spese nell’anno in cui sorge l’obbligazione per la quale sono riconosciuti dallo Stato.

Sulla base delle indicazioni fornite dal Manuale, Istat ha riclassificato i crediti d’imposta relativi al Superbonus e al bonus facciate, rivedendo al rialzo i contributi agli investimenti del 2020 e del 2021.

Il Senato ricorda che la riclassificazione non incide sul debito, per il quale continua a valere la registrazione secondo il criterio di cassa e l’impatto è diluito sui diversi anni di effettiva fruizione dell’agevolazione.

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