Le maggioranze Superbonus non rilevano
Infine, nonostante il DL 34/2020 preveda al suo art. 119, co. 9-bis, una forte riduzione della maggioranza necessaria per approvare l’esecuzione di lavori Superbonus, dando il potere al 34% dei condòmini di decidere sugli interventi anche se il 66% della compagine è contraria, ciò non sembra poter rappresentare una deroga alla regola civilistica del divieto di alterazione del decoro architettonico.
Infatti, il fine del miglioramento dell’efficienza energetica del fabbricato è limitato, così come per qualsiasi altro intervento edilizio, proprio dall’impossibilità di alterare il decoro, come affermato nell’ordinanza n. 10371/2021 della Cassazione.
In tema specifico di Superbonus, la giurisprudenza non è ancora abbastanza matura, e purtroppo tanti casi simili a quello descritto dal lettore finiranno presto nelle aule di giustizia. Tuttavia, nel 2021 il Tribunale di Milano ha emanato l’ordinanza n. 35338/2021, con la quale ha ritenuto illecita l’istallazione del cappotto termico da parte di un condominio che ha agevolato l’intervento con Superbonus, proprio perché i lavori alteravano il decoro architettonico dello stabile, rendendosi così necessaria una deliberazione unanime in assemblea, senza che trovino applicazione le maggioranze semplificate del DL 34/2020.
A cura di Cristian
Angeli
ingegnere esperto di agevolazioni fiscali applicate
all’edilizia
www.cristianangeli.it