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Superbonus: gli strumenti nelle mani dell’impresa se il committente fa il furbo

I costi che fuoriescono dalla “copertura” della detrazione devono essere sopportati dal committente, ma la tutela dell’impresa rispetto a un suo inadempimento dipende dai contenuti del contratto d’appalto

di Cristian Angeli - 24/04/2024

Tutto dipende dal contratto

La strada del contenzioso non sempre è semplice, soprattutto se gli accordi contrattuali non sono chiari, in particolare se non precisano i termini e le modalità di pagamento.

Ad esempio, se il prezzo delle lavorazioni è stabilito nel contratto d’appalto come fisso, l’appaltatore non potrà pretendere ulteriori versamenti a posteriori, anche se si sono aggiunti lavori inizialmente non previsti. Se tali lavori extra vengono eseguiti senza procedere a pattuire prima un prezzo in un nuovo contratto d’appalto, vengono accettati dall’appaltatore, seppur “silenziosamente”, come ricompresi nel prezzo già pattuito, come ha chiarito la Corte di Cassazione (ordinanza n. 26228/2023). Di conseguenza, se l’impresa che solleva il quesito aveva già specificato all’interno del contratto d’appalto stipulato con il committente che alcuni lavori non sarebbero stati oggetto di sconto in fattura poiché non “coperti” dal bonus edilizio, significa che il committente si è impegnato contrattualmente a corrispondere di tasca propria tale pagamento, e che rifiutandosi di farlo incorre in un inadempimento contro il quale può essere attivata la macchina della giustizia.

Se il contratto è invece più vago, le cose per l’impresa si fanno più complicate. Se, ad esempio, gli 80.000 euro che il committente si rifiuta di pagare derivano dall’aggiunta di lavorazioni inizialmente non previste ma necessarie, è possibile che tale costo “in accollo” potesse comunque essere agevolato con Superbonus (come ammesso dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 222/2023), elemento che dunque andrà valutato nello specifico.

Prima di decidere di intentare una causa, dunque, l’impresa dovrà valutare attentamente la contrattualistica, con l’aiuto di professionisti di fiducia sia dell’ambito giuridico che edilizio, poiché è dalle pattuizioni concordate che dipenderanno gli step da seguire.

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