Superbonus 110%: guida al procedimento tecnico, amministrativo e fiscale

Guida completa alla valutazione di tutti i requisiti per accedere alle detrazioni fiscali del 110% previste dal Decreto Rilancio: lo studio di fattibilità, la documentazione necessaria, i beneficiari, gli interventi, la verifica conformità urbanistico-edilizia e catastale

di Donatella Salamita - 10/05/2021

Ancor prima di avviare un procedimento per la fruizione del Superbonus 110% è d’obbligo la “pre-valutazione circoscritta” agli aspetti principali auspicati dal legislatore secondo criteri e condizioni differenziati rispetto alle ordinarie e previgenti agevolazioni, non è, infatti, nuova la disamina della materia tra numerosi dubbi e criticità interpretative accresciute dalle addizioni e modifiche introdotte dopo la conversione in legge del Decreto Rilancio.

Gli incentivi “110%”, sin dal primo colloquio con il committente/beneficiario, richiedono, espressamente, la netta cognizione della normativa mediante il primo adempimento indifferibile nel dover discernere:

  • requisiti oggettivi: tipologia e caratteristiche dell’edificio;
  • requisiti soggettivi: beneficiario/i;
  • screening interventi da effettuare.

Realizzato il presente dossier, riunendo i vari aspetti legislativi, la tendenza mira a dare un ordine sistematico circa la varie e diverse fasi nelle pratiche Superbonus 110%, il loro sviluppo e l’illustrazione, preme, però, evidenziare tra gli interventi riportati vi sia un riferimento descrittivo in seno al quale è necessario approfondire nel relativo testo normativo al quale si rimanda.

Il primo passo: l’incarico professionale per lo studio di fattibilità

Lo studio di fattibilità, quale fase “preliminare”, è condizione determinante la concretizzazione degli interventi, in tal senso ed in rapporto alla prestazione professionale resa, comportante onere e responsabilità per il tecnico interpellato nell’identificare con peculiarità le varie casistiche, “decisive” per lo svolgimento della procedura, si rendono necessari studi ed accertamenti non esulanti dalla formalizzazione dell’attività, tutela del tecnico e del medesimo  richiedente alla stregua delle verifiche sull’immobile, al trattamento dei dati sensibili ed alle documentazioni occorrenti.

Il mandato professionale è, oltremodo, obbligatorio se le opere interessano edifici condominiali, che, giusta determinazione assembleare, deliberano intraprendere il processo finalizzato alla fruizione degli incentivi di cui al “Superbonus 110%”.

In questa prima fase il richiedente produrrà al professionista le seguenti documentazioni:

  • Documento di riconoscimento e tessera sanitaria;
  • Autorizzazione al trattamento dei dati personali, D.lgs 196/2003 e D. Lgs 101/2018;
  • Titolo di proprietà o atto attestante la disponibilità dell’immobile (locazione, comodato, ecc), per i fabbricati in comproprietà o ceduti a titolo di locazione, comodato, quindi autorizzazione da parte della proprietà per attivare la procedura;
  • Delega accesso planimetrie catastali;
  • Visura catastale, elenco subalterni (soprattutto per i condomini) ed elaborato planimetrico;
  • Eventuale A.P.E.

Speciale Superbonus

Il secondo passo: la disamina dei requisiti oggettivi e soggettivi

Gli immobili che accedono all’agevolazione fiscale del 110%

Condomini

  • Composti da unità residenziali per almeno il 50%.
  • I condomini vengono assimilati agli I.A.C.P. laddove il 50% delle unità residenziali è catastalmente censito in categoria A/4.
  • Ammessi: interventi “trainanti” sulle parti comuni, ex artt.1117 e 1117-bis C.C..
  • Obbligo è la deliberazione in sede di assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno un terzo del valore dell’edificio.

Unità immobiliari in condominio

  • Se aventi destinazione residenziale
  • Ammessi: interventi “trainati” su un massimo di due appartamenti per singolo condomino.
  • Obbligo è la deliberazione in sede di assemblea condominiale.

Edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate

  • Appartenenza: unico proprietario, anche in comproprietà
  • Composti da unità residenziali per almeno il 50%, anche in questo caso assimilati agli I.A.C.P., nelle medesime condizioni dei condomini.
  • Ammessi: interventi “trainanti” sulle parti comuni ed interventi “trainati” su un massimo di due unità abitative.

Unità abitative ricadenti in edifici condominiali

  • Se aventi destinazione residenziale
  • Caratteristiche:
  • presenza di uno o più accessi autonomi dall’esterno, non comune ad altre unità, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’ingresso da strada, cortile o giardino anche di proprietà non esclusiva;
  • indipendenza funzionale, ovvero sia l’unità dovrà essere dotata di almeno tre delle seguenti: impianti per l’approvvigionamento idrico, impianti per il gas, impianti per l’energia elettrica, impianto di climatizzazione invernale,
  • Ammessi: interventi “trainanti” e “trainati”

Edifici unifamiliari

  • Se aventi destinazione residenziale
  • Ammessi: interventi “trainanti” e “trainati”

Pertinenze delle abitazioni

  • In condominio, in edifici unifamiliari, in unità immobiliari ricadenti in condominio con accesso autonomo ed indipendenza funzionale
  • Ammessi: interventi “trainanti” e “trainati”, concorrono  unitariamente all’unità principale

Edifici vincolati ai sensi del D.Lgs 42/2004

  • Nei casi in cui vietati interventi “trainanti” si ammettono gli interventi “trainati”, nei presupposti del rispetto dei requisiti di cui al c.3 art.119 L.77/2020 (miglioramento di due classi energetiche e requisiti tecnici)

Divieti da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali

  • Per gli edifici ammessi alle agevolazioni ma assoggettati ai divieti per la realizzazione degli interventi “trainanti” si ammettono, come nel caso precedente, interventi “trainati” vincolati all’osservanza dei requisiti di cui al c.3 art.119 L.77/2020 (miglioramento di due classi energetiche e requisiti tecnici)

Edifici privi di A.P.E, unità collabenti

  • Sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali
  • Ammessi: interventi “trainanti” e “trainati”, se al termine dei lavori, comprensivi dell’isolamento termico (c.1, lett.a, art.119 L.77/2020) anche se demoliti e ricostruiti conseguono classe energetica “A”

Edifici e/o unità in categoria A/9

  • Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici aperti al pubblico
  • Ammessi: interventi “trainanti” e “trainati”

Immobili esclusi dal Superbonus 1110%

  • Unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) ed A/9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici) se chiuse al pubblico
  • Unità in categoria catastale F/3 (in corso di costruzione)
  • Edifici ubicati nella zona sismica 4 di cui all’O.P.C.M. 3274/2003

Requisiti soggettivi: i beneficiari

Condomini

  • Ammessi interventi su parti comuni condominiali.

Persone fisiche

  • Non fruiscono del Superbonus 110% gli immobili posseduti da persone fisiche utilizzati per attività di impresa, arte o professione, eccetto il solo caso gli interventi riguardino parti comuni condominiali.
  • Corre distinzione tra proprietario o detentore dell’immobile, l’agevolazione è ammessa anche per il locatario, convivente, coniuge separato.

IACP e società “in house providing”

  • Ammessi interventi realizzati su immobili di loro proprietà o gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

Cooperative

  • Abitative a proprietà indivisa, ammessi interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

Onlus, O.d.V ed A.P.S.

  • Ammessi interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti.

Associazioni e società sportive dilettantistiche

  • Ammessi interventi limitatamente agli spogliatoi.

Il terzo passo: individuare le opere di efficientamento energetico e/o rientranti nel Sismabonus

Verificato il possesso dei superiori requisiti si individueranno gli interventi che, secondo una gerarchia, il legislatore ha inteso rendere “trainanti” come disciplinati al c.1 lett. a), b) e c) ed al c.4 dell’art.119 Decreto Rilancio, agevolabili con la maxi detrazione se realizzati nell’arco temporale compreso tra l’1/07/2020 ed il 31/12/2021, prorogando di sei mesi per gli I.A.C.P. e le società in “house providing” e disponendo la ripartizione delle spese in cinque quote annuali di pari importo.

Interventi di efficientamento energetico, i cd. “trainanti”

Isolamento termico

  • Effettuato sulle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate dell’involucro edilizio, con un’incidenza  superiore al 25% della superficie disperdente lorda.
  • Condizione è l’utilizzo di materiali  isolanti in possesso dei criteri minimi ambientali, C.A.M.

Coibentazione del tetto

  • Condizione consiste nel non limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente
  • Imposto utilizzo di materiali  isolanti in possesso dei criteri minimi ambientali, C.A.M.

Sostituzione impianti di climatizzazione invernale

  • Con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, nei condomini e negli edifici composti da due a quattro unità immobiliari appartenenti ad unico proprietario o in comproprietà
  • Con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, negli altri immobili oggetto di agevolazione
  • Ammesso l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente (art.2, c.2, lett. tt) D.Lfs 102/2014) nei comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n.2014/2147 o n.2015/2043, in tutti gli immobili oggetto di agevolazione
  • Ammessa la sostituzione con caldaie a biomassa, classe 5 (Reg. Min. Amb. e Tut. Terr. e del Mare 186/2017) nelle aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n.2014/2147 o n.2015/2043, negli edifici unifamiliari e nelle unità immobiliari in condominio dotate di accesso autonomo ed indipendenza funzionale

Interventi di efficientamento energetico, i cd. “trainati”

Individuato realizzare almeno uno degli interventi di cui al precedente paragrafo, eccetto il caso in cui vietato, le opere di riqualificazione energetica di cui alle detrazioni previgenti e talune altre disposte dallo stesso Decreto Rilancio, sono incentivate nella misura del 110%.

Condizione fondamentale risiede nel rispetto dei requisiti tecnici a cui sottoposte le singole lavorazioni, dei massimali di costo specifici per singola tipologia, ed al miglioramento di almeno due classi energetiche o, in alternativa al conseguimento della classe energetica più alta.

  • Installazione infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, art.119 c.8 L.77/2020 - art. 14 D.L. 63/2013, conv., con mod., dalla L.90/2013
  • Acquisto e posa in opera schermature solari, art.119 c.2 L.77/2020 - art. 14 D.L. 63/2013, conv., con mod., dalla L.90/2013
  • Acquisto e posa in opera micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, art.119 c.2 L.77/2020 - art. 14 D.L. 63/2013, conv., con mod., dalla L.90/2013
  • Acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari, art.119 c.2 L.77/2020 - art. 14 D.L. 63/2013, conv., con mod., dalla L.90/2013
  • Sostituzione impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A, art.119 c.2 L.77/2020 - art. 14 D.L. 63/2013, conv., con mod., dalla L.90/2013
  • Sostituzione impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, di efficienza almeno pari alla classe A e contestuale:
  • installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, classi V, VI, VIII
  • impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro
  • art.119 c.2 L.77/2020 - art. 14 D.L. 63/2013, conv., con mod., dalla L.90/2013
  • Acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione, art.119 c.2 L.77/2020 - art. 14 D.L. 63/2013, conv., con mod., dalla L.90/2013
  • Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, art.119 c.2 L.77/2020 - art. 14 D.L. 63/2013, conv., con mod., dalla L.90/2013
  • Eliminazione barriere architettoniche mediante l’installazione di ascensori e montacarichi, realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, art.3, c.3, L.104/1992, anche effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni, art.119 c.2 L.77/2020 - art.16-bis, c.1 lett. e) T.U.I.R.
  • Interventi di demolizione e ricostruzione, legati agli interventi di riqualificazione energetica, art.3, c.1, lett.d) d.P.R. 380/2001

Interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente ed adozione di misure antisismiche, il Sismabonus

Il c.4 dell’art.119 L.77/2020 ammette all’agevolazione del 110% gli interventi disciplinati ai c.mi da 1-bis a 1-septies art.16 D.L. 63/2013, quali:

  • Adozione di misure antisismiche, art.16-bis c.1 lett.i
  • Spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili, art.16-bis c.1 lett.i
  • Demolizione e ricostruzione di interi edifici, art.16-bis c.1 lett.i, anche se effettuata variazione volumetrica laddove ammessa dalle norme urbanistiche vigenti o spostamento dell’area di sedime ai sensi delle semplificazioni introdotte all’art.3 c.1 lett. d) d.P.R.380/2001.
  • Per gli interventi in oggetto se effettuati da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare vige il principio dover alienare il bene nel termine di mesi diciotto dalla data di conclusione dei lavori.
  • Interventi locali o di riparazione di cui alle NTC 2018, per i quali si rimanda ai chiarimenti resi dalla Commissione per il Monitoraggio delle stesse norme tecniche sulle costruzioni.
  • Sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, c.5 art.119 L.77/2020, con la discriminante siano realizzati congiuntamente ad almeno uno degli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente.

L’intervento “trainato” dall’Ecobonus e dal Sismabonus: l’installazione dell’impianto fotovoltaico e del sistema di accumulo

Classificato tra gli interventi trainati, disposto ai c.mi 5 e 6 dell’art.119 L.77/2020, può essere realizzato congiuntamente agli interventi di efficientamento energetico o agli interventi inerenti il sismabonus, nello specifico gli impianti fotovoltaici normati dal Decreto Rilancio si differenziano da quelli agevolati da legislazione previgente, nel disporre la cessione in favore del G.S.E. dell’energia non auto consumata:

  • siano connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell’art.1, c.1, lett.a), b), c) e d), Reg. di cui al d.P.R.412/1993, con contestuale o successiva installazione di sistemi di accumulo in essi integrati.
    Viene consentita l’installazione anche sulle strutture pertinenziali agli edifici

La seconda fase parte procedurale

Alla stregua, prima della verifica inerente immobili e beneficiari e dopo della individuazione degli interventi da realizzare, desunto l’esito positivo, i professionisti, ognuno per le rispettive competenze, potranno procedere alla elaborazione delle pratiche tecniche, amministrative e fiscali, in questo senso viene conferito ulteriore incarico professionale, all’uopo predisposto per ogni professionista, progettista e direttore dei lavori (coincidenti o meno), termotecnico per il progetto energetico e l’A.P.E., lo stesso negli interventi Sismabonus, ove presenti il progettista strutturale, il D.L., ed il collaudatore se occorrente la sua prestazione. Progettisti ed asseveratori dovranno essere regolarmente assicurati, i primi per quanto concerne la responsabilità civile ed i certificatori mediante polizza dedicata per gli interventi Superbonus o adeguata secondo le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio.

In questa seconda fase sarà necessaria la seguente documentazione:

  • Delibera assembleare, per gli edifici in condominio;
  • Documentazione catastale completa;
  • Titoli abilitativi edilizi in possesso del committente, corredati da progetti e/o pratiche edilizie;
  • Autorizzazioni rilasciate dall’Ufficio del Genio Civile competente, ivi comprese relazione a struttura ultimata, collaudo statico o certificato di regolare esecuzione , certificato di conformità strutturale;
  • Eventuali Visti, Nulla osta, Pareti ed Autorizzazioni rilasciati da Organi ed Enti preposti; 
  • Delega al professionista per la visione atti ed estrazione copie atti, L.241/1990 e s.m. ed i., al fine di richiedere eventuali documenti presso gli enti preposti, che non siano in possesso del beneficiario;
  • Eventuale documentazione riguardante pratiche di Condono Edilizio (L.47/85, L.724/1994, L.326/2003), Accertamento di Conformità (artt.36 e 37 d.P.R.380/2001), regolarizzazione C.I.L.A. (art.6 d.P.R.380/2001).

Rilievo metrico, strumentale ed energetico

Il tecnico rilevatore, a seguito della sottoscrizione da parte committente, redige, in primis, Verbale di sopralluogo con i dati dell’edificio, le coordinate geografiche, il giorno e l’ora, inoltre, considerata l’emergenza sanitaria effettuerà gli accessi munito del “Piano Anti-Covid-19” nel quale riportate le misure precauzionali e preventive adottate durante l’esperimento delle operazioni.

Effettuerà il rilievo metrico dell’intero, misurazioni interne ed esterne dell’involucro edilizio, caratteristiche degli infissi e superfici finestrate, anche al fine della verifica del rapporto aero/illuminante, presenza di generatori di calore, marca e tipologia, richiedendo il relativo libretto e provvedendo alla produzione della documentazione fotografica illustrativa lo stato di fatto.

Negli interventi di Sismabonus, laddove prevista demolizione e ricostruzione, si renderebbe propedeutico il rilievo topografico strumentale per la restituzione grafica plano-altimetrica dell’edificio esistente e dell’area circostante, soprattutto laddove la ricostruzione viene prevista in diversa area di sedime o per i lotti di terreno non pianeggianti.

Verifica conformità urbanistico-edilizia

Sulla scorta della documentazione e dei rilievi effettuati il tecnico raffronta atti  urbanistico-edilizi, catastali e stato di fatto, rilevando l’eventuale presenza di abusi edilizi, in seno ai quali determinare se presenti difformità parziali o totali, variazioni essenziali o semplici tolleranze costruttive nel margine del 2%, tenuto conto anche di un ulteriore fattore nel quale la documentazione edilizia si differenzi da quella catastale. Dedotta la presenza di incongruità sarà necessaria la pratica di sanatoria o di regolarizzazione per abusi minori.

Le documentazioni edilizie dovranno essere comprensive della comunicazione di inizio lavori inficiante sull’eventuale inefficacia del titolo abilitativo, e, pertanto, la comunicazione di fine lavori.

Per gli immobili di vecchia costruzione privi del titolo abilitativo edilizio occorrerà comprovarne la legittimità anche attraverso estratti di mappa e planimetrie risalenti all’impianto catastale, ovvero allo strumento urbanistico vigente al momento della realizzazione del manufatto edilizio, comprese aerofotogrammetrie e documentazioni fotografiche, il concetto potrebbe differenziarsi per i fabbricati ante 1967, conformi solo se realizzati all’esterno del perimetro del centro edificato, riferimento normativo è l’art.9-bis d.P.R. 380/2001 “Documentazione amministrativa e stato legittimo degli immobili”.

Gli interventi agevolati a mezzo Superbonus 1110% negli edifici condominiali, ai fini della verifica della legittimità urbanistico-edilizia, rientrano tra le semplificazioni introdotte al c.13-ter art.119 L.77/2020, finalizzato allo snellimento delle procedure per gli interventi di efficientamento energetico consentendo asseverare con riferimento unicamente alle medesime parti comuni e non nel singolo contesto delle unità immobiliari.

Per esaminare gli aspetti urbanistico-edilizi non vi è obbligo circa l’esistenza del certificato di abitabilità/agibilità o della segnalazione certificata di agibilità, S.C.A., ne occorre, però, produzione dopo l’ultimazione dei lavori agevolati,  ai sensi dell’art.24 d.P.R.380/2001, per ogni tipologia di intervento edilizio comportante variazioni influenti sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico, compresi gli interventi relativi alla sostituzione degli infissi ed alla realizzazione di rivestimenti a cappotto incidenti sui requisiti energetici.

Verifica documentazione catastale

Molto più snella la verifica della documentazione catastale sulla quale effettuare il controllo delle visure planimetriche delle unità immobiliari, la corrispondenza tra le medesime, il progetto autorizzato e lo stato di fatto, nonché del numero dei subalterni, ed in particolare della categoria catastale. Emerse incongruità, escludendo quelle ben più importanti quali differenze di sagoma, sedime, traslazione in mappa, si potrà rettificare mediante variazione catastale attraverso il portale dell’Agenzia del Territorio.

Il progetto per la realizzazione degli interventi agevolati

Il progetto da trasmettere allo Sportello Unico per l’Edilizia del comune ove ricade il cespite si comporrà degli elaborati tecnici in relazione alla tipologia delle opere da realizzare, pertanto comporterà la presentazione della comunicazione di inizio lavori asseverata, C.I.L.A. o la segnalazione certificata di inizio attività, S.C.I.A., in dipendenza delle opere previste.

Nulla esclude la trasmissione dell’istanza finalizzata all’ottenimento del Permesso di Costruire o la S.C.I.A. in alternativa nei casi in cui previsti ben più ampi interventi, né tantomeno il caso minore se le opere si classificano nella nozione di manutenzione ordinaria, ad esempio la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, generatori di calore, impianto termico o sostituzione infissi non sarà necessaria la presentazione di alcuna pratica, ed ai fini dell’agevolazione occorrerà, il titolare, renda dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà nella quale riportare tipologia delle opere, data di inizio lavori, pagamenti e data di fine lavori.

In linea di massima un progetto per la fruizione dei benefici fiscali si compone dei seguenti elaborati, non totalmente esaustivi:

  • Relazione tecnica illustrativa, comprensiva di:
  • descrizione stato di fatto
  • descrizione interventi in progetto (utili i riferimenti normativi)
  • calcoli plano-volumetrici, superfici utili e superfici finestrate
  • elaborati ai sensi della L.13/1989 (come integrata nel d.P.R.380/2001) e del D.M. 236/1989
  • rappresentazione grafica servizi igienici
  • Elaborati grafici illustranti lo stato di fatto e lo stato di progetto:
  • Stralci cartografici (P.R.G., aerofotogrammetria, immagine satellitare, stralcio catastale)
  • Planimetria generale riportante confini, distanze e pubbliche vie
  • Planimetria particolareggiata, riferita agli allacci alle pubbliche utenze ed ai particolari costruttivi, ivi compresi dislivelli
  • Piante, sezioni e prospetti
  • Particolari costruttivi
  • Documentazione fotografica (è bene sia accompagnata dalle planimetrie indicanti il punto di ripresa)

Completano l’elaborazione progettuale i seguenti elaborati:

  • Computo metrico estimativo
  • Elenco prezzi unitari
  • Relazione tecnica (ex Legge 10) ai sensi dell’art.8 c.1 D.Lgs 192/2005, in riferimento alla quale ricondursi al D.M. 26/06/2015 se i lavori hanno avuto inizio prima del 06/10/2020, al D.M. 06/08/2020 se i lavori hanno avuto inizio dopo il 06/10/2020 (si evidenzia la data del 06/10/2020 sia quella di pubblicazione in G.U. del Decreto Requisiti Tecnici del MISE del 06/08/2020)
  • A.P.E. ante ed A.P.E. post
  • Classificazione sismica ante e post (per gli interventi finalizzati alla fruizione del Sismabonus)
  • Tipologia impianti presenti, corredata da fotografie posizione e targhetta matricola con planimetria dotata di indicazioni dei coni ottici ed evidenziazione volume riscaldato
  • Libretto impianto termico
  • Dichiarazione di conformità impianto termico

L’A.P.E. ante e post intervento

Il miglioramento di due classi energetiche o in alternativa il conseguimento della migliore viene dimostrato mediante l’A.P.E. rilasciato dal professionista abilitato riferito all’immobile nello stato iniziale, ovvero prima di dare inizio ai lavori, ed allo stesso ad interventi ultimati. Chiaramente l’A.P.E. non ricorre negli interventi  Sismabonus.

Le asseverazioni

L’asseverazione per gli interventi di efficientamento energetico viene resa al termine dei lavori o per ogni S.A.L., comporta per il tecnico abilitato dichiarare il rispetto dei requisiti tecnici di cui ai decreti c.3-ter art.14 D.L.63/2013 e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, è il documento che, telematicamente, si trasmette  all’ENEA, secondo le modalità attuative del Decreto Asseverazioni del MISE del 06/08/2020.

L’asseverazione per gli interventi antisismici attiene l’efficacia delle opere effettuate e la congruità delle spese sostenute,  è resa dal progettista e direttore dei lavori strutturali, dal collaudatore statico, se presente, ognuno per le rispettive competenze, segue i dettami del Decreto M.I.T. 58/2017, a tal uopo si richiama quanto chiarito dalla Commissione per il Monitoraggio delle N.T.C. 2018 in relazione ai casi nei quali la certificazione è oggetto di semplificazione o, in alcuni casi, può essere omessa.

Il visto di conformità

Nel contesto dei lavori agevolati è ammesso il beneficiario scelga quali somme portare in detrazione o se optare per la cessione del credito e/o lo sconto in fattura, in questo ultimo caso è necessario il rilascio del Visto di Conformità, ex art.35 D.Lgs 241/1997, dal soggetto che si occuperà della trasmissione telematica delle dichiarazioni. Il documento, nello specifico, riporta i dati inerenti la documentazione procedurale ai fini dell’attestazione della sussistenza dei presupposti che danno diritto all’incentivo fiscale.

Trasmissioni telematiche all’ENEA

La compilazione della richiesta per l’accesso all’incentivo fiscale avviene mediante la piattaforma telematica dedicata dell’ENEA, si allegheranno le seguenti documentazioni:

  • Asseverazione per gli interventi di efficientamento energetico;
  • A.P.E. ante – opera e post – opera;
  • Assicurazione professionale del certificatore;
  • Fatture spese sostenute;
  • Computo metrico;
  • Relazione tecnica, ex art./8 c.1 D.Lgs 192/2005;
  • Visto di conformità.

In relazione agli interventi, la documentazione è così distinta:

  • Interventi sull’involucro opaco e trasparente: schede tecniche dei materiali, componenti e sistemi edilizi, con dichiarazioni di prestazione se prevista marcatura CE;
  • Interventi di isolamento termico e coibentazione: caratteristiche dei materiali isolanti e certificazione CAM
  • Interventi inerenti gli impianti di climatizzazione invernale: schede tecniche degli impianti di nuova installazione, certificazione del fornitore riguardante le valvole termostatiche a bassa inerzia termica e dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/2008.

Completata la trasmissione telematica l’Asseverazione e la Scheda descrittiva degli interventi avranno il codice CPID 3 attribuito dal portale ENEA.

Trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate

Attraverso il portale dell’A.d.E, attivato il 15/10/2020, per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, si effettua la comunicazione, in cosa consiste e quali documentazioni occorrono.

Indipendentemente la cessione avvenga a SAL o al termine dei lavori, dovranno essere trasmessi:

  • Richiesta detrazione fiscale, cessione del credito e/o sconto in fattura;
  • Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ove attestata eventuale fruizione di altre agevolazioni fiscali negli ultimi dieci anni;
  • Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà nella quale il richiedente attesta le spese saranno a suo carico;
  • Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà nella quale dichiarato l’immobile non abbia utilizzo commerciale, professionale o di attività d’impresa;
  • Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del beneficiario, così distinta:
    • se proprietario, nudo proprietario, titolare di un diritto reale di godimento, locatario, comodatario dell’immobile: titolo di proprietà o detenzione dell’immobile ed attestazione del proprio reddito nell’anno in cui effettuate le spese, autorizzazione del proprietario a poter effettuare gli interventi;
    • se convivente: certificato dell’anagrafe, titolo di proprietà o detenzione dell’immobile, autorizzazione da parte dell’avente titolo sull’edificio;
    • se coniuge separato: documento attestante l’assegnazione dell’immobile, titolo di proprietà o detenzione dell’immobile, autorizzazione da parte dell’avente titolo sull’edificio;
    • se promittente acquirente: preliminare di vendita registrato ed autorizzazione da parte del venditore;
  • Visura catastale;
  • Dichiarazione conformità urbanistico-edilizia;
  • Elaborati progettuali;
  • Schede materiali acquistati e dichiarazione di posa;
  • APE ante e post intervento;
  • Visto di conformità; 
  • Asseverazione, sia per gli interventi di efficientamento energetico, che per gli interventi antisismici;
  • Comunicazione di inizio lavori.

Nei casi in cui la cessione del credito attenga stati d’avanzamento lavori, il cedente trasmette:

  • Fatture a SAL;
  • Computo metrico per la parte di opera realizzata, ovvero lo stato d’avanzamento lavori;
  • Scheda descrittiva delle opere a S.A.L.;
  • Documentazione fotografica;
  • Asseverazione, riguardante e distinta interventi di efficientamento energetico e Sismabonus;
  • Ricevuta informatica con il codice identificativo della domanda ENEA.

Nei casi in cui la cessione del credito avvenga al termine dei lavori, il cedente trasmette:

  • Computo metrico con le quantità totali e preventivi, ovvero computi metrici e fatture riguardanti le lavorazioni effettuate;
  • Comunicazione di fine lavori;
  • Segnalazione certificata di agibilità;
  • Documentazione fotografica di fine lavori;
  • Asseverazione, distinta tra interventi di efficientamento energetico e sismabonus;
  • Scheda descrittiva delle opere a fine lavori;
  • Ricevuta informatica con il codice identificativo della domanda ENEA.

Inizio lavori

Ritenuta la fase più importante per poter dedurre la reale ed effettiva concretizzazione procedurale, comporta, ai sensi del c.14-bis art.119 L.77/2020, l’obbligo nel cartello esposto in cantiere, in luogo ben visibile e accessibile, dell’inserimento della dizione “Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n.77, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici”.

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