Variazioni essenziali in zona vincolata: sanatoria con l’art. 36-bis o accertamento ex art. 36?
Il nuovo art. 36-bis del Testo Unico Edilizia consente la sanatoria semplificata anche per variazioni essenziali, ma cosa accade se l’immobile è vincolato? Un’analisi tra incongruenze normative, circolare MiC e possibili soluzioni operative.
Il parere vincolante: solo per abusi parziali?
Il comma 4 dell’art. 36-bis prevede la possibilità di acquisire un parere vincolante sulla compatibilità paesaggistica anche in presenza di superfici e volumi, con tanto di silenzio-assenso. Tuttavia, nella Circolare MiC n. 19/2025, quando si tratta di applicare tale procedura, il riferimento è esclusivo agli interventi eseguiti in parziale difformità. Nessuna menzione alle variazioni essenziali, che pur sono ricomprese nel campo soggettivo dell’art. 36-bis.
Questa omissione alimenta il sospetto di un difetto di coordinamento normativo: il legislatore, nel convertire il decreto, ha inserito le variazioni essenziali nel nuovo art. 36-bis, senza però modificare l’art. 32, comma 3, che continua a inquadrarle – se realizzate su immobili vincolati – come abusi totali. Un corto circuito normativo in piena regola.
Da qui il dubbio: è davvero applicabile l’art. 36-bis per le variazioni essenziali in zona vincolata? O, più probabilmente, si ricade comunque nell’art. 36, con tutti i vincoli del Codice dei beni culturali e la necessità della doppia conformità?
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