VIA postuma e rappresentazione infedele dei luoghi: interviene il TAR
Il TAR Campania chiarisce i limiti della valutazione di impatto ambientale postuma e l’inammissibilità in caso di opere realizzate in assenza di titolo e con rappresentazione infedele dei luoghi.
Quadro normativo e principi applicabili
Il TAR richiama la distinzione tra:
- V.I.A. postuma patologica, nei casi di realizzazione in assenza di valutazione obbligatoria;
- V.I.A. postuma fisiologica, nei casi di sopravvenuto obbligo di V.I.A. per modifiche o rinnovi.
Rilevante anche il richiamo alla nota del Ministero della transizione ecologica prot. n. 43387 del 4 aprile 2022, che ha chiarito l’inapplicabilità della V.I.A. postuma in caso di opere abusive. Né è possibile invocare l’art. 21-decies della L. n. 241/1990, che prevede una riattivazione semplificata solo in seguito ad annullamento giurisdizionale del titolo, non in casi di esercizio dell’autotutela da parte della P.A.
Documenti Allegati
Sentenza TAR Campania 7 aprile 2025, n. 2861IL NOTIZIOMETRO