VIA postuma e rappresentazione infedele dei luoghi: interviene il TAR

Il TAR Campania chiarisce i limiti della valutazione di impatto ambientale postuma e l’inammissibilità in caso di opere realizzate in assenza di titolo e con rappresentazione infedele dei luoghi.

di Redazione tecnica - 05/05/2025

Quadro normativo e principi applicabili

Il TAR richiama la distinzione tra:

  • V.I.A. postuma patologica, nei casi di realizzazione in assenza di valutazione obbligatoria;
  • V.I.A. postuma fisiologica, nei casi di sopravvenuto obbligo di V.I.A. per modifiche o rinnovi.

Rilevante anche il richiamo alla nota del Ministero della transizione ecologica prot. n. 43387 del 4 aprile 2022, che ha chiarito l’inapplicabilità della V.I.A. postuma in caso di opere abusive. Né è possibile invocare l’art. 21-decies della L. n. 241/1990, che prevede una riattivazione semplificata solo in seguito ad annullamento giurisdizionale del titolo, non in casi di esercizio dell’autotutela da parte della P.A.

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