Superbonus 110% e Requisiti: cosa si intende per impianto di riscaldamento?

L'accesso al superbonus 110% richiede come conditio sine qua non la presenza di un impianto di riscaldamento fisso

di Redazione tecnica - 15/03/2021

Tra i requisiti previsti per accedere alla detrazione fiscale del 110% (c.d. superbonus) per gli interventi di riqualificazione energetica (c.d. ecobonus) la normativa impone la presenza di un impianto di riscaldamento funzionante o riattivabile con un intervento di manutenzione, anche straordinaria.

Superbonus 110%: i requisiti per la riqualificazione energetica

Entrando nel dettaglio, l'art. 119, comma 1, lettere a), b) e c) del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) ha previsto alcuni interventi cosiddetti trainanti. Interventi, cioè, che accedono direttamente alla bonus 110% una volta rispettati alcuni requisiti ed adempimenti. Stiamo parlando dei seguenti interventi:

  • isolamento termico dell’involucro dell’edificio (almeno il 25% della superficie disperdente), compresa la coibentazione del tetto;
  • sostituzione degli impianti termici con impianti ad alta efficienza energetica.

Mentre nel secondo caso è evidente che per accedere nell'edificio o nell'unità immobiliare deve essere già presente un impianto da sostituire, nel primo caso (isolamento termico) si è tanto discusso sulla necessità della presenza di un impianto come definito dall'art. 2, comma 1, punto l-tricies del D.Lgs. n. 192/2005.

Dubbio che si è risolto con gli ultimi pareri dell'Agenzia delle Entrate che hanno ammesso l'accesso all'ecobonus 110%, anche per le unità collabenti, solo in presenza di un impianto di riscaldamento funzionante o riattivabile con un intervento di manutenzione, anche straordinaria. Necessità che dovrà essere attestata da un tecnico anche in caso di demolizione e ricostruzione.

Speciale Superbonus

Come viene definito un impianto di riscaldamento

La definizione dell'impianto di riscaldamento è cambiata l'11 giugno 2020, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 48/2020 che ha modificato l'art. 2, comma 1, punto l-tricies del D.Lgs. n. 192/2005 che definisce impianto termico: «impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate».

Ai sensi di questa definizione possono essere assimilati a impianti termici:

  • le pompe di calore "aria-aria";
  • le stufe a legna o a pellet;
  • caminetti e termocamini;

purché siano fissi.

Di conseguenza è possibile accedere al Superbonus, sempre che vi sia il conseguimento di un risparmio energetico e che vi sia il conseguimento del miglioramento di due classi energetiche dell'edificio.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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