AGEVOLAZIONI EDILIZIE PER IL RISPARMIO ENERGETICO

Agevolazioni in campo edilizio per favorire lo sviluppo e la diffusione del risparmio energetico. Questo è l'obiettivo principale dello schema di decreto leg...

30/05/2008
Agevolazioni in campo edilizio per favorire lo sviluppo e la diffusione del risparmio energetico. Questo è l'obiettivo principale dello schema di decreto legislativo messo a punto dal governo di centrosinistra e che il nuovo governo si prepara a liberare nel Consiglio dei Ministri di oggi. Il decreto recepisce la direttiva 2006/32/CE concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici, definendo gli strumenti per conseguire gli obiettivi di risparmio energetico e nuove misure volte a semplificare le procedure a vantaggio di coloro vogliano rendere più efficienti dal punto di vista energetico i propri immobili (vecchi e di nuova costruzione), con l'installazione di pannelli fotovoltaici, la sostituzione di vecchi impianti e l'adozione di tecnologie più avanzate, ma soprattutto con l'utilizzo di materiali finalizzati ad una riduzione minima del 50% dei consumi energetici.

Attraverso il decreto l'ENEA viene trasformata in una Agenzia nazionale per il risparmio energetico, il cui compito è quello di supervisionare il quadro generale, verificare il risparmio energetico risultante dai servizi energetici e dalle altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica (sia nazionali che comunitarie).

Il decreto stabilisce gli strumenti che possano aiutare il consumatore ad adottare comportamenti migliori per la razionalizzazione dell'uso dell'energia. Per il raggiungimento di questo obiettivo è stata coinvolta l 'Autorità per l'energia elettrica e il gas che, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del decreto, dovrà emanare uno o più provvedimenti affinché le imprese di distribuzione di energia dovranno dotare, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, finanziariamente ragionevole e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali, i clienti finali di contatori individuali che riflettano con precisione il loro consumo effettivo, in modo da sensibilizzarli maggiormente sul tema del risparmio energetico.

Da segnalare l'art. 11 dello schema di decreto che tratta la semplificazione e razionalizzazione delle procedure amministrative e regolamentari. In particolare, grandi novità riguardano il piano della cubatura:
  • nel caso di edifici di nuova costruzione, lo spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti, superiori di 30 centimetri, il maggiore spessore dei solai e tutti i maggiori volumi e superfici necessari ad ottenere una riduzione minima del 10 per cento dell'indice di prestazione energetica, non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi, delle superfici e nei rapporti di copertura, con riferimento alla sola parte eccedente i 30 centimetri e fino ad un massimo di ulteriori 25 centimetri per gli elementi verticali e di copertura e di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi. Nel rispetto dei suddetti limiti, i permessi di costruire e le denunce di inizio attività possono essere rilasciati anche in deroga, nell'ambito della normativa nazionale, regionale e dei regolamenti edilizi comunali, in merito ad esempio alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime di protezione del nastro stradale nonché alle altezze massime degli edifici.
  • nel caso di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che comportino maggiori spessori delle murature esterne e degli elementi di copertura necessari ad ottenere una riduzione minima del 10 per cento dei limiti di trasmittanza, è permessa la deroga, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abilitativi, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici e alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nella misura massima di 20 centimetri per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne, nonché alle altezze massime degli edifici, nella misura massima di 25 centimetri, per il maggiore spessore degli elementi di copertura. La deroga può essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti.
Importanti novità anche per quanto riguarda l'installazione di generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro e di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi. In entrambe i casi e qualora la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto stesso, gli interventi sono considerati di manutenzione ordinaria e non soggetti alla disciplina della denuncia di inizio attività ma solo ad una comunicazione preventiva al Comune.

Grandi novità anche nell'edilizia pubblica. La pubblica amministrazione, in relazione agli usi efficienti dell'energia nel settore degli edifici, ha il compito di:
  • ricorrere, anche attraverso out-sourcing, a strumenti finanziari per il risparmio energetico, per la realizzazione di interventi di riqualificazione, compresi i contratti di rendimento energetico, che prevedono una riduzione di consumi di energia misurabile e predeterminata;
  • effettuare diagnosi energetiche (secondo quanto stabilito dal decreto) degli edifici pubblici o ad uso pubblico, in caso di interventi di ristrutturazione di impianti termici, compresa la sostituzione dei generatori, o di ristrutturazioni edilizie che riguardino almeno il 15 per cento della superficie esterna dell'involucro edilizio che racchiude il volume riscaldato;
  • effettuare la certificazione energetica (secondo quanto stabilito dal decreto) degli edifici pubblici o ad uso pubblico, nel caso in cui la metratura totale supera i 1.000 metri quadrati e affiggere l'attestato di qualificazione energetica in un luogo dello stesso edificio, facilmente accessibile al pubblico.
Importanti anche le novità che riguardano le procedure di gara.
Agli appalti pubblici non riconducibili ai settori disciplinati dalla parte III del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 163/2006), ed aventi per oggetto l'affidamento della gestione dei servizi energetici e che prevedono unitamente all'effettuazione di una diagnosi energetica, la presentazione del progetto in conformità ai livelli di progettazione specificati nell'art. 93 del D. Lgs 163/2006, nonché la realizzazione degli interventi attraverso lo strumento del finanziamento tramite terzi, si applica il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa all'art. 83 del D. Lgs 163/2006, anche in mancanza del progetto preliminare redatto a cura dell'Amministrazione.


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