Il provvedimento, determina nella misura del 5 per mille dell'importo complessivo di ciascuna fideiussione il contributo obbligatorio da corrispondere al fondo istituito dall’art. 17 e seguenti del decreto legislativo n. 122/2005 da parte dei costruttori tenuti all’obbligo di procurare il rilascio e di provvedere alla consegna della fideiussione prevista dall’art. 2 del citato decreto legislativo. In precedenza il contributo, era stato definito dall’articolo 17 decreto legislativo stesso nella misura pari al 4 per mille.
Il fondo di solidarietà definito con l’art. 12 del D.Lgs. n. 122/2005 nasce con lo scopo di assicurare un indennizzo agli acquirenti che, a seguito dell’assoggettamento del costruttore a procedure implicanti una situazione di crisi, hanno subito la perdita di somme di denaro o di altri beni e non hanno conseguito il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su immobili oggetto di accordo negoziale con il costruttore ovvero l'assegnazione in proprietà o l'acquisto della titolarità di un diritto reale di godimento su immobili da costruire per iniziativa di una cooperativa
Ricordiamo anche che il citato Decreto Legislativo n. 122/2005 stabilisce alcune norme a favore degli acquirenti di immobili.
In particolare, l’art. 4 del suddetto decreto stabilisce l’obbligo del costruttore a contrarre e a consegnare all’acquirente, all’atto del trasferimento dell’immobile, una polizza assicurativa indennitaria decennale a beneficio dell’acquirente e con effetto dalla data di ultimazione dei lavori, che copra danni materiali e diretti all’immobile, compresi quelli causati per vizio del suolo o per difetto della costruzione.
L’art. 1669 del codice civile stabilisce, infatti, che quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta.
A cura di Paolo
Oreto