L'autodichiarazione , che poteva essere utilizzata dai proprietari di immobili di cattiva qualità energetica al momento della compravendita sarà, quindi, abrogata, come richiesto dalla Commissione Europea e potrà essere sostituita con una delle procedure semplificate già definite dal Dm 26 giugno 2009, paragrafo 5.2, punto 2 (software gratuito Docet predisposto da Enea e Cnr e punto 3 (dchema allegato al Dm), che prevedono una diagnosi energetica semplificata svolta da un tecnico, come disposto dalla direttiva europea e richiamato nel parere motivato della Commissione.
Nell'articolo 2, dello schema di decreto, che sostituisce il paragrafo 2 dell'Allegato A del Dm 26 giugno 2009 sono elencati tutti gli edifici esenti dall'obbligo di certificazione energetica, perché tecnicamente impossibile o non significativa: box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, ruderi, scheletri strutturali.
A cura di Gabriele
Bivona