Danni derivanti da cattiva esecuzione dei lavori: la Cassazione sulla responsabilità solidale
Solo dimostrando di aver segnalato gli errori e di aver agito contro la propria volontà tecnica e a rischio del committente, l'appaltatore può essere qualificato come mero “nudus minister"
In che misura è responsabile il subappaltatore per l’errata esecuzione dei lavori, in assenza di un adeguato progetto? Può essere considerato un semplice “nudus minister” oppure va quantificato il danno anche a suo carico?
Sono questi i nodi che la Corte di Cassazione ha cercato di sciogliere con l’ordinanza del 18 aprile 2025, n. 10231, cassando con rinvio la sentenza della Corte d’Appello in una complessa vicenda di responsabilità solidale nell’ambito di un intervento edilizio.
Danni da esecuzione errata dei lavori: la Corte di Cassazione sulla responsabilità dell'impresa
Il caso riguarda un contenzioso portato avanti dai proprietari di un edificio confinante con un fabbricato residenziale, la cui costruzione aveva provocato dei danni ingenti a quello vicino. La causa era stata intentata contro il titolare dell’impresa (e proprietario dell’area) e il direttore dei lavori, chiedendo il risarcimento dei danni derivanti da fessurazioni e crepe causate, secondo una CTU, dal cedimento temporaneo del terreno in seguito a scavi realizzati senza adeguata palificazione.
Il CTU aveva così ripartito la responsabilità:
- 50% al titolare dell’impresa (anche committente ed esecutore),
- 20% al direttore dei lavori e progettista,
- 30% all’esecutore dei lavori di palificazione.
Malgrado questa ripartizione, la Corte d’Appello aveva rigettato la domanda di manleva proposta dall’impresa e dal DL nei confronti del subappaltatore che aveva realizzato i pali di fondazione, ritenendo non provata la sussistenza del contratto di subappalto.
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