Danni derivanti da cattiva esecuzione dei lavori: la Cassazione sulla responsabilità solidale
Solo dimostrando di aver segnalato gli errori e di aver agito contro la propria volontà tecnica e a rischio del committente, l'appaltatore può essere qualificato come mero “nudus minister"
La decisione della Cassazione
Nel caso in esame, la Corte d’Appello non ha valutato – e la parte non ha provato – che il subappaltatore abbia sollevato obiezioni tecniche o che sia stato forzato ad eseguire opere palesemente inadeguate.
Ne è derivato l’accoglimento del ricorso, con cassazione della sentenza e rinvio alla Corte d’Appello in diversa composizione, che dovrà:
- riesaminare il nesso causale anche alla luce della CTU;
- accertare l’effettiva responsabilità tecnica e contrattuale del subappaltatore.
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