IN CASO DI ERRATA APPLICAZIONE, LA REGOLARIZZAZIONE SCONTA COMUNQUE LA SANZIONE

Nel caso in cui sia stato erroneamente applicato il regime fiscale del reverse charge, la successiva regolarizzazione al regime IVA ordinario comporta comunq...

29/04/2008
Nel caso in cui sia stato erroneamente applicato il regime fiscale del reverse charge, la successiva regolarizzazione al regime IVA ordinario comporta comunque l'applicazione delle sanzioni previste.
Questo è quanto emerge dalla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 173/E dello scorso 24 aprile, in cui si sono fornite ulteriori delucidazioni sul tema dell'inversione contabile, prendendo spunto dall'istanza di interpello presentata da un'azienda che, avendo stipulato un contratto di sub-appalto per la realizzazione di opere civili, ha acquisito in corso d'opera del contratto medesimo un nuovo codice di attività.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che come chiarito già nella circolare 36 del 2006, nella circolare 11 del 2007 (punto 5.2) e nella risoluzione 172 del 13 luglio 2007, il sistema dell'inversione contabile è applicabile quando l'attività oggetto del sub appalto è riconducibile alla sezione F della tabella ATECOFIN 2004 (ora sostituita dalla ATECO 2007) e che l'acquisizione di un nuovo codice di attività non è rilevante ai fini di una diversa qualificazione dell'attività svolta dal soggetto appaltatore, in quanto restano valide le informazioni acquisite dalle parti al momento della stipula del contratto di subappalto e, per tal motivo, non è rilevante ai fini dell'applicazione del reverse charge.

L'Agenzia ha, inoltre, chiarito che se al momento della stipula del contratto di sub appalto non sussistevano le condizioni per l'applicazione dell'inversione contabile, il subappaltatore ne pagherà le conseguenze provvedendo alla regolarizzazione contabile e al pagamento della sanzione prevista.


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