Nuova Conferenza di Servizi: Pubblicato il Decreto Legislativo

Sulla Gazzetta ufficiale n. 162 del 13 luglio 2013 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 30 giugno 2016, n. 127 recante “Norme per il riordino della disc...

14/07/2016

Sulla Gazzetta ufficiale n. 162 del 13 luglio 2013 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 30 giugno 2016, n. 127 recante “Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124”.

Nel dettaglio con gli articoli 1 e 2 del Decreto Legislativo vengono sostituiti gli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 e vengono apportate anche modifiche agli articoli 5 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica  6  giugno  2001,  n. 380. Con i successivi articoli 3, 4 e 5 sono, poi, apportate modifiche:

  • all'articolo 38, comma  3,  lettera  f),  del  decreto-legge  25 giugno 2008, n. 112,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  6 agosto 2008, n. 133;
  • all'articolo 4 del decreto del Presidente  della  Repubblica  13 marzo 2013, n. 59;
  • al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

All’articolo 7 viene, poi, precisato che le disposizioni del Decreto Legislativo  trovano  applicazione  ai procedimenti avviati successivamente alla data della sua  entrata  in vigore fissata per il 28 luglio prossimo.

Entrando nel dettaglio, lo schema di decreto legislativo prevede la revisione della conferenza dei servizi in attuazione dell’articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in quella che è stata denominata "conferenza semplificata" che ha l'obiettivo di abbattere i tempi lunghi attraverso:

  • l'eliminazione delle riunioni fisiche;
  • l'invio di documenti per via telematica;
  • l'attivazione della conferenza simultanea con riunione (anche telematica) solo quando strettamente necessaria;
  • l’assenso delle amministrazioni che non si sono espresse si considera acquisito;
  • ciascun livello di governo parlerà con una sola voce;
  • il termine della conferenza (oggi indefinito) stabilito perentoriamente in al massimo 5 mesi.

Sono state accolte le condizioni poste dalle commissioni parlamentari nei loro pareri e sono state recepite gran parte delle osservazioni avanzate dalla Conferenza unificata e dal Consiglio di Stato. In particolare:

  • è stata prevista in conferenza la facoltà di intervento dei privati destinatari della comunicazione di avvio del procedimento;
  • è stata prevista la possibilità di attivare direttamente la conferenza simultanea in modalità sincrona su richiesta motivata di altre amministrazioni o del privato interessato entro il termine previsto per richiedere integrazioni istruttorie, in tal caso la riunione ha luogo nei successivi 45 giorni;
  • nei casi di conferenza simultanea sincrona che coinvolgono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini il termine per la conclusione della conferenza è elevato a 90 giorni;
  • con riferimento alla disciplina del rappresentante unico, è stato precisato che vi è un rappresentante unico per ciascun ente territoriale;
  • è stato meglio definito l’esercizio dei poteri di autotutela rispetto alla decisione conclusiva della conferenza.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata
Tag: