Patente a crediti nei lavori pubblici e nei cantieri edili: regole, requisiti, sanzioni

Guida completa alla nuova patente a crediti per imprese e lavoratori autonomi nei cantieri temporanei o mobili: ambiti di applicazione, adempimenti, controlli e sanzioni

di Giada Mazzanti - 10/06/2025

Come ormai noto, l’Istituto della patente a crediti è teso a qualificare le imprese ed i lavoratori autonomi, al fine di rendere più sicuro l’intero settore edile, focale settore trainante, partendo dall’uomo, dalla sua sicurezza e dignità, da perseguire sempre ed in ogni ambito lavorativo.

Nei fatti, la patente a crediti è un requisito formale abilitante anche al fine di monitorare la compliance aziendale, sull’organizzazione ed il controllo di gestione, con specifico riferimento al cantiere. Corre obbligo ricordare che «L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro [Cost. 37, 41]» (art. 2087 c.c.).

L’articolo 2086, comma 2, del codice civile ribadisce quanto segue: «L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale».

L’ambito oggettivo di applicazione

La patente a crediti è obbligatoria nei cantieri temporanei o mobili, ossia ai sensi dell’articolo 89, comma 1 lett. a) del d.lgs. 81/2008 “qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’ allegato X.” Inoltre, sentite le Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, le disposizioni sulla patente a crediti potranno essere estese anche ad altri ambiti di attività, che dovranno essere individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

L’ambito soggettivo di applicazione

Dal 1° ottobre 2024 sono tenuti al possesso della patente le imprese, non necessariamente qualificabili come imprese edili, ed i lavoratori autonomi che operano fisicamente nei cantieri temporanei o mobili, ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.

Le mere forniture

La Circolare n. 4 del Ministero del lavoro 28 febbraio 2007 inquadra le attività di «mera fornitura» come attività che “non partecipano in maniera diretta all’esecuzione di tali lavori”. Tra le altre, anche la Circolare n. 3328 del Ministero del lavoro 10 febbraio 2011 e la Nota INL n. 1753 dell’11 agosto 2020. Le operazioni di carico/scarico di materiali effettuati con l’ausilio di attrezzature di lavoro rientrano nella “mera fornitura” in quanto l’uso delle attrezzature di lavoro è funzionale al carico e allo scarico sicuro dei prodotti e materiali trasportati. Pertanto, le imprese e i lavoratori autonomi che effettuino le suddette operazioni non sono tenute al possesso della patente a crediti (FAQ INL 15 OTTOBRE 2024 N. 15). Al riguardo: «Dalla esclusione dell’attività di mera fornitura dovrebbe dedursi che, […] l’infortunio occorso in occasione di una mera fornitura non rileva ai fini dell’applicazione della decurtazione del punteggio anche laddove, in altro cantiere, la stessa impresa svolgesse attività soggetta alla patente a crediti. Come anche il fatto che la perdita del punteggio minimo non impedisca lo svolgimento di attività di mera fornitura.» (Documento di commento sulla nuova disciplina della patente a crediti. Confindustria e Ance, maggio 2024, in www.olympus.uniurb.it).

Le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III

Il Legislatore esclude dall’ambito applicativo le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'art. 100, co. 4, del d.lgs.36/2023 a prescindere dalla categoria di appartenenza. Il sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici è disciplinato dall’allegato II.12 del d.lgs. 36/2023, articolo 4, comma 1. Ai fini della qualificazione le imprese devono possedere il sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ad esclusione delle classifiche I e II.

Le società consortili

Le società consortili qualificabili come consorzi stabili, in quanto soggetti dotati di autonoma personalità giuridica, distinta dalle imprese consorziate, sono tenute a dotarsi della patente a crediti ovvero sono esonerate in caso di autonomo possesso di attestazione SOA di categoria pari o superiore alla III. Diversamente, le società consortili qualificabili come consorzi ordinari, pur essendo autonomi centri di rapporti giuridici, non essendo dotati di autonoma personalità giuridica, anche in linea con quanto disposto dal d.lgs. n. 36/2023, non sono tenute al possesso della patente a crediti ma si avvalgono della patente a crediti, ovvero della attestazione di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III, in possesso delle imprese consorziate (FAQ INL 15 OTTOBRE 2024 N. 17).

Le operazioni di fusione e di trasformazione

Il D.M. 132/2024 stabilisce che in caso di fusione, anche per incorporazione, dell’impresa, alla persona giuridica risultante dalla fusione è accreditato il punteggio della società titolare della patente recante il maggior numero di crediti, fatto salvo l’aggiornamento dei crediti derivante dal nuovo assetto societario. Nelle trasformazioni societarie previste dagli artt. 2500 e ss. del cc o nel caso di conferimento d’azienda in società da parte dell’imprenditore individuale, il nuovo soggetto giuridico conserva il punteggio della patente del soggetto trasformato o conferente, fatto salvo l’aggiornamento dei crediti derivante dal nuovo assetto societario.

Gli appalti PNRR

L’Istituto della patente a crediti è applicabile a tutti gli appalti e non solo agli appalti PNRR; infatti, seppur introdotto dal decreto recante «ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», integra il d.lgs. 81/2008, ossia la disciplina generale, senza alcuna limitazione applicativa.

© Riproduzione riservata