Pergotende e pergole bioclimatiche: quando sono edilizia libera?
Il TAR Campania chiarisce i limiti tra pergotenda e nuova costruzione: serve un titolo edilizio quando si crea un volume chiuso e stabilmente utilizzabile
Una pergola bioclimatica o una pergotenda può essere definita tale e rientrare in edilizia libera solo se presenta alcune caratteristiche che rivelano la natura temporanea della struttura e la funzione di momentaneo riparo e protezione da agenti atmosferici.
Ne deriva che una struttura che si caratterizza per la presenza di un sistema di vetrate scorrevoli, con copertura realizzata con lamelle orientabili, di dimensioni rilevanti e non facilmente smontabile configura un volume autonomo per il quale è necessario il permesso di costruire.
Pergole bioclimatiche e pergotende: se creano nuovi volumi non è edilizia libera
A spiegarlo è il TAR Campania con la sentenza del 12 maggio 2025, n. 3708, con la quale ha respinto il ricorso contro un’ordinanza comunale di rimozione e ripristino, ai sensi dell’art. 33 del d.P.R. 380/2001, avente ad oggetto un volume arredato realizzato sul terrazzo di una struttura alberghiera, chiuso perimetralmente da sistemi vetrati scorrevoli e coperto da pergole bioclimatiche.
Secondo il Comune, le opere:
- differivano da quanto autorizzato in sede di SCIA e autorizzazione paesaggistica;
- non erano riconducibili né all’edilizia libera né a interventi manutentivi;
- avevano comportato un aumento di superficie utile e la creazione di un nuovo ambiente chiuso e fruibile in modo permanente.
Il ricorrente ha sostenuto, invece, che:
- la struttura era composta da lamelle orientabili (benché non retrattili) e quindi assimilabile alle pergole bioclimatiche;
- i pannelli vetrati scorrevoli erano riconducibili alle VEPA (vetrate panoramiche amovibili);
- l’intervento, al più, ricadeva nell’ambito dell’edilizia libera, già previsto dall’art. 6, co. 1, lett. b-bis e b-ter, del d.P.R. 380/2001, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2), del D.L. 29 maggio 2024, n. 69 (c.d. Salva Casa).
Nel respingere il ricorso, il TAR ha spiegato che il manufatto rinvenuto sul terrazzo aveva caratteristiche ben diverse da quelle oggetto della s.c.i.a., stante l’avvenuta realizzazione di “un unico ambiente, ottenuto mediante chiusura perimetrale delle pergole bioclimatiche con l’installazione di sistemi vetrati su binari scorrevoli”.
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