Pergotende e pergole bioclimatiche: quando sono edilizia libera?

Il TAR Campania chiarisce i limiti tra pergotenda e nuova costruzione: serve un titolo edilizio quando si crea un volume chiuso e stabilmente utilizzabile

di Redazione tecnica - 02/06/2025

Pergotende e pergole bioclimatiche: l'evoluzione normativa

L’art. 6, comma 1, lett. b-bis) del Testo Unico Edilizia (norma inserita dall’art. 33-quater, comma 1, D. L. 9 agosto 2022, n. 115 - Norme di semplificazione in materia di installazione di vetrate panoramiche amovibili - convertito, con modificazioni, dalla L. 21 settembre 2022, n. 142) annovera tra gli interventi di edilizia libera, quelli di “realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell'edificio o di logge rientranti all'interno dell'edificio, purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d'uso dell'immobile anche da superficie accessoria a superficie utile. Tali strutture devono favorire una naturale microaerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche”.

Secondo quanto invece previsto dal D.L. n. 69/2024 (Decreto Salva Casa), l'art. 6, comma 1, lett. b- ter) dispone che sono eseguite senza necessità di previa acquisizione del titolo edilizio “le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura principale sia costituita da tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola, anche bioclimatiche, con telo retrattile, anche impermeabile, ovvero con elementi di protezione solare mobili o regolabili, e che sia addossata o annessa agli immobili o alle unità immobiliari, anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all'estensione dell'opera;

In entrambi casi si tratta di norme non applicabili al caso in esame, essendo normativa sopravvenuta che evidentemente non può costituire parametro di riferimento e, tenendo conto anche del fatto che, in ogni caso, il progetto originario aveva ad oggetto tutt’altro tipo di struttura.

 

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