Pergotende e pergole bioclimatiche: quando sono edilizia libera?

Il TAR Campania chiarisce i limiti tra pergotenda e nuova costruzione: serve un titolo edilizio quando si crea un volume chiuso e stabilmente utilizzabile

di Redazione tecnica - 02/06/2025

La sentenza del TAR

Quella oggetto di causa è, invece, una struttura:

  • di considerevoli dimensioni, che si sviluppa quasi 300 mq e non è certamente una struttura leggera in cui “l'opera principale sia costituita, appunto, dalla tenda".
  • munita di chiusure laterali vetrate collocate su binari scorrevoli e di impianto di illuminazione.

Il manufatto, pertanto, lungi dall’assicurare una mera protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, delimita uno spazio chiuso, provvisto di arredi, tale da consentire la permanenza continuativa e non solo stagionale.

Il ricorso è stato quindi respinto: non basta dichiarare un’opera come “pergotenda” o “VEPA” per escludere l’obbligo di titolo abilitativo, ma è necessario valutare concretamente la struttura, l’impatto urbanistico e la funzionalità d’uso.

Se l’intervento comporta la creazione di un ambiente autonomamente fruibile, con impianti, chiusure perimetrali e una destinazione non occasionale, ricade nella ristrutturazione edilizia e richiede permesso di costruire (oltre all’eventuale autorizzazione paesaggistica ordinaria).

Il richiamo a norme sopravvenute, come quelle contenute nel D.L. Salva Casanon può sanare situazioni pregresse, né può costituire fondamento per evitare la demolizione di manufatti abusivi già contestati.

 

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