Superbonus 110% e fotovoltaico: quanto si detrae in caso di demolizione e ricostruzione?

In caso di demolizione e ricostruzione, l'intervento trainato di installazione di impianti solari fotovoltaici accede tutto alla detrazione fiscale del 110%?

di Gianluca Oreto - 17/03/2021

Quando si realizza un intervento di demolizione e ricostruzione, configurato come ristrutturazione edilizia, le spese per l'istallazione di un impianto fotovoltaico (come intervento trainato) possono essere portate tutte in detrazione al 110% (superbonus)?

Superbonus 110%, fotovoltaico demolizione e ricostruzione

La domanda arrivata alla Posta di LavoriPubblici.it è molto più interessante di quel che si possa immaginare e meritevole di attenzione. Perché per la fruizione delle detrazioni fiscali del 110% in caso di demolizione e ricostruzione, oltre a dover comprendere pienamente l'art. 119 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), occorre conoscere:

  • l'art. 3, comma 1, lettera d) del DPR n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia);
  • l'art. 2, comma 1, lettera m) e l'art. 11 del Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

Con l'art. 3, comma 1, lettera d) del Testo Unico Edilizia rientrano (dal 17 luglio 2020) tra gli interventi di ristrutturazione edilizia anche quelli di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico. È anche previsto che l'intervento possa prevedere, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana.

In questo modo, edifici (ad esempio) collabenti possono essere demoliti e ricostruiti utilizzando i benefici previsti dal superbonus per gli interventi (c.d. trainanti) di:

  • riqualificazione energetica (ecobonus 110%) alla sola parte esistente e solo nel caso nell'edificio sia presente un impianto di riscaldamento anche non funzionante;
  • riduzione del rischio sismico (sismabonus 110%) anche in caso di aumento volumetrico e con l'unico vincolo di riferirsi agli edifici in zona sismica 1, 2 e 3.

Ecobonus, Sismabonus 110% e interventi trainati

Come previsto all'art. 119, commi 5, 6, 7 e 8 del Decreto Rilancio, la realizzazione di uno qualsiasi degli interventi trainanti (di efficienza energetica o riduzione del rischio sismico) consente di portare in detrazione fiscale al 110% altre spese, sempre se effettuate congiuntamente, tra le quali l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica e sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati contestuale o successiva all’installazione degli impianti medesimi.

Demolizione, ricostruzione e ristrutturazione rilevante: l'obbligo di FER

Come previsto all'art. 2, comma 1, lettera m) del D.Lgs. n. 28/2011, viene definito edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante quello che ricade in una delle seguenti categorie:

  • edificio esistente avente superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, soggetto a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro;
  • edificio esistente soggetto a demolizione e ricostruzione anche in manutenzione straordinaria.

Nel caso di intervento di ristrutturazione rilevante, quindi di demolizione e ricostruzione, vige l'obbligo di cui all'art. 11 (Obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti) del D.Lgs. n. 28/2011, per il quale i progetti di ricostruzione devono prevedere l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione e le decorrenze di cui all'allegato 3 del decreto stesso.

In particolare, per le ristrutturazioni rilevanti il cui titolo edilizio è stato richiesto dopo l'1 gennaio 2018, gli impianti di produzione di energia termica devono essere progettati e realizzati in modo da garantire il contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili:

  • del 50% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria;
  • del 50% della somma dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento.

Ma non solo, perché:

  • l'inosservanza di tale obbligo comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio;
  • gli impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati ai fini dell'assolvimento di tale obbligo accedono agli incentivi statali previsti per la promozione delle fonti rinnovabili, limitatamente alla quota eccedente quella necessaria per il rispetto dei medesimi obblighi.

In sostanza, la domanda iniziale è molto pertinente perché nel caso di demolizione e ricostruzione può accedere al superbonus 110% solo quella parte di impianto fotovoltaico eccedente la quota necessaria per il rispetto degli obblighi previsti per le ristrutturazioni rilevanti? Domanda che gireremo in un interpello all'Agenzia delle Entrate per avere una corretta interpretazione ufficiale.

Da tecnico tu cosa pensi a riguardo? scrivimi all'indirizzo redazione@lavoripubblici.it

A cura di Ing. Gianluca Oreto

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