Superbonus 110%, interventi e limiti di spesa: chiarimenti su isolamento termico lastrico solare e fotovoltaico

L'Agenzia delle Entrate risponde sul superbonus in merito all'isolamento termico del lastrico solare di proprietà esclusiva e sul fotovoltaico

di Redazione tecnica - 28/10/2020

Superbonus 110%: appartamento in condominio senza accesso autonomo

In particolare, il contribuente istante ha rappresentato di essere proprietario di un appartamento, che non possiede accessi autonomi all'esterno, sito al quinto piano di un edificio in condominio composto da 10 unità immobiliari nonché della sovrastante terrazza di pari superficie (lastrico solare). Nella visura catastale l'appartamento e la terrazza sono identificati in un unico foglio, particella e subalterno con attribuzione di un'unica rendita. L'Istante intende effettuare:

  • l'isolamento termico del lastrico solare di proprietà esclusiva che interesserà più del 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio;
  • l'installazione di un impianto solare fotovoltaico, con o senza sistema di accumulo, connesso alla rete elettrica con cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE), con le modalità stabilite dall'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 387 del 2003, dell'energia non auto-consumata in sito. Per la realizzazione di tale impianto l'Istante intende costruire sul lastrico solare un locale tecnico per posizionare l'impianto stesso e ottimizzarne l'efficienza, nel rispetto della normativa e delle autorizzazioni urbanistiche richieste.

Da qui la domanda se gli interventi possano rientrare tra quelli previsti dall'art. 119 del Decreto Rilancio, nel rispetto delle condizioni previste di:

  • utilizzo di materiali isolanti che rispettino i criteri ambientali minimi previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017;
  • miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio, ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare con l'attestato di prestazione energetica (A.P.E.), previsto dall'articolo 119, comma 3 del decreto legge n. 34 del 2020.
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