Superbonus 110%, interventi e limiti di spesa: chiarimenti su isolamento termico lastrico solare e fotovoltaico

L'Agenzia delle Entrate risponde sul superbonus in merito all'isolamento termico del lastrico solare di proprietà esclusiva e sul fotovoltaico

di Redazione tecnica - 28/10/2020

Superbonus 110%: il fotovoltaico

Nell'ambito degli interventi "trainati", inoltre, il Superbonus spetta anche per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica. Per tali interventi, la norma stabilisce che l'applicazione della maggiore aliquota è subordinata alla:

  • condizione che l'installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente, tra l'altro, ad uno degli interventi "trainanti" di efficienza energetica che danno diritto al Superbonus indicati nel comma 1 del citato articolo 119, del decreto Rilancio e sempreché assicurino, nel loro complesso, il miglioramento di due classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta e a condizione che gli interventi siano effettivamente conclusi;
  • cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE) Spa con le modalità di cui all'articolo 13, comma 3 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dell'energia non auto-consumata in sito ovvero non condivisa per l'autoconsumo, ai sensi dell'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

Superbonus 110%: la condizione di "intervento trainato"

La circolare n. 24/E dell'Agenzia delle Entrate precisa, inoltre, che la condizione per cui un intervento risulta "trainato" è soddisfatta quando "le date delle spese sostenute per gli interventi trainati, sono ricomprese nell'intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti". Ciò implica che, ai fini dell'applicazione del Superbonus , le spese sostenute per gli interventi "trainanti" devono essere effettuate nell'arco temporale di vigenza dell'agevolazione, mentre le spese per gli interventi "trainati" devono essere sostenute nel periodo di vigenza dell'agevolazione e nell'intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi "trainanti".

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