Superbonus 110%, interventi e limiti di spesa: chiarimenti su isolamento termico lastrico solare e fotovoltaico

L'Agenzia delle Entrate risponde sul superbonus in merito all'isolamento termico del lastrico solare di proprietà esclusiva e sul fotovoltaico

di Redazione tecnica - 28/10/2020

Superbonus 110%: l'intestazione delle spese

Per quanto riguarda, inoltre, l'intestazione dei documenti di spesa, gli interventi effettuati sul lastrico solare, al pari di ogni altro intervento realizzato sulle parti comuni di un edificio in condominio, dovranno essere intestati al condominio sia i documenti di spesa sia i relativi bonifici. Resta fermo che anche ai fini del Superbonus gli adempimenti necessari possono essere effettuati da uno dei condomini a ciò delegato (compreso, dunque, l'Istante) o dall'amministratore del condominio che, nella generalità dei casi, provvede a ogni altro adempimento richiesto ai fini delle detrazioni spettanti in caso di interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio in condominio. In tale caso, anche ai fini del Superbonus, l'amministratore rilascia una certificazione delle somme effettivamente corrisposte dai condomini, attestando, altresì, di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge. L'amministratore deve, inoltre, conservare la documentazione originale, al fine di esibirla a richiesta degli Uffici.

Diversamente, per quanto concerne le spese relative all'installazione dell'impianto fotovoltaico, i documenti di spesa nonché i bonifici, al pari di ogni altro intervento realizzato sulla singola unità immobiliare, devono essere intestate al soggetto che sostiene le relative spese.

Superbonus 110%: lo sconto in fattura e la cessione del credito

L'Istante, inoltre, potrà, ai sensi dell'articolo 121 del decreto Rilancio, optare in luogo della fruizione diretta della detrazione per il cd. sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione stessa, fermi restando tutti gli adempimenti necessari.

Segui lo Speciale Superbonus 110% e resta sempre aggiornato

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata