Superbonus, SOA e General Contractor: quando il CTU sbaglia, chi paga?

Cosa succede se il consulente tecnico d’ufficio (CTU) commette errori su requisiti SOA nei contenziosi legati al Superbonus? Le conseguenze civili, disciplinari e i profili di responsabilità professionale.

di Cristian Angeli - 15/05/2025

Sono un tecnico e sono stato nominato consulente di parte (CTP) in una causa tra un condominio e un General Contractor (GC) edile, privo della necessaria attestazione SOA.

Il GC si era inizialmente presentato dichiarando, anche per iscritto via email, di essere in possesso dell’attestazione SOA o, in alternativa, che ne avrebbe fatto richiesta nei termini di legge previsti dall’art. 10-bis, comma 1, lett. b) del D.L. n. 21/2022 (termine fissato al 1° gennaio 2023). Fidandosi di tali dichiarazioni, il condominio ha avviato i lavori agevolati dal Superbonus, i quali sono stati poi affidati dal GC a una pluralità di subappaltatori.

A seguito di ripetute richieste, è emersa l’effettiva mancanza della SOA da parte del GC. A quel punto, il condominio ha promosso un’azione per la risoluzione contrattuale. In sede difensiva, il GC ha sostenuto la legittimità della propria posizione, invocando la presenza della certificazione da parte dei subappaltatori e ritenendo non necessario il proprio possesso diretto della SOA, stante il suo ruolo di mero coordinamento.

Data la complessità della vicenda, il giudice ha incaricato un consulente tecnico d’ufficio (CTU), il quale – nonostante le mie osservazioni formali, puntuali e supportate da precisi riferimenti normativi – ha espresso un parere favorevole alla tesi del GC. Secondo la sua ricostruzione, l’obbligo di possedere l’attestazione SOA ex art. 84 del D.lgs. 50/2016 ricadrebbe esclusivamente sulle imprese esecutrici di lavori di importo superiore a € 516.000, non anche sulle imprese di sola gestione e coordinamento come, a suo dire, sarebbe il GC.

A mio avviso, la perizia del CTU presenta gravi carenze e si discosta in maniera sostanziale dal dettato normativo. Ritengo inoltre che vi siano gli estremi per un’ipotesi di colpa professionale, con risvolti forse anche penali, da parte del CTU incaricato. Vorrei sapere come posso tutelare il mio cliente.

L’esperto risponde

I contenziosi inerenti al Superbonus e ai bonus edilizi risultano sempre molto complessi e imprevedibili, data la complessità normativa, giurisprudenziale e fiscale che caratterizzano la materia. Quindi prima di avventurarsi in una causa è sempre bene fare (o far fare a un professionista esperto) una valutazione che metta in conto i possibili profili di rischio. Tuttavia il caso presentato dal gentile lettore è particolare, in quanto descrive il caso di una errata valutazione svolta da un CTU su una materia che oggi risulta abbastanza chiara ma che lo era molto meno in prossimità dell’entrata in vigore dei relativi decreti.

Dal 1° luglio 2023, infatti, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del DL 34/2020 (Decreto Rilancio), convertito, con modificazioni, dalla legge 77/2020, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516 mila euro deve essere affidata a imprese che siano in possesso (al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o di subappalto) della certificazione SOA, ai sensi del DLGS 50/2016, art. 84.

Lo prevedono due provvedimenti normativi particolarmente importanti in ambito di edilizia agevolata:

  • l’art. 10-bis del DL 211/2022 (Decreto Ucraina), convertito, con modificazioni, dalla legge 51/2022
  • l’art. 2-ter del DL 11/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 38/2023.

Lo confermano poi due documenti di prassi:

  • il parere n. 1/2023 del febbraio 2023 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici avente ad oggetto “Chiarimenti in merito all’applicazione dell’articolo 10-bis del decreto-legge n. 21/2022 - qualificazione delle imprese per l'accesso ai benefici di cui agli articoli 119 e 121…”
  • la circolare AdE n. 10/2023, avente ad oggetto la “Qualificazione delle imprese per l’accesso ai benefici di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.

Pertanto, quando il valore dell’opera complessiva supera la soglia di euro516.000,00, la SOA è richiesta in capo all’appaltatore principale, ossia il GC. I subappaltatori, invece, sono tenuti al possesso della SOA solo se ciascun singolo subappalto supera lo stesso limite economico.

Ne consegue che l’assenza della SOA da parte del GC, in un appalto di importo superiore a € 516.000, configura una violazione diretta dell’obbligo e compromette il riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del DL 34/2020 (Decreto Rilancio). L’interpretazione fornita dal CTU e descritta nel quesito – secondo cui il GC non eseguendo direttamente i lavori sarebbe esonerato – si pone in contrasto con il principio normativo e con l’intento del legislatore di garantire qualificazione tecnica anche nella filiera del coordinamento.

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