Quadro normativo di riferimento
Il cuore del ragionamento ruota attorno alla disciplina dell’accesso documentale difensivo prevista dagli artt. 22-25 della legge n. 241/1990 (
Si tratta della forma di accesso più “forte”, quella che prevale su quasi tutte le limitazioni quando il richiedente dimostra un interesse diretto, concreto e attuale, collegato alla cura o alla difesa di una propria posizione giuridica.
Su questo terreno si innesta poi il tema della riservatezza aziendale e dei segreti industriali richiamato dal Codice della proprietà industriale, in particolare dall’art. 98 del d.lgs. n. 30/2005, che individua il perimetro dei “segreti commerciali tutelabili”.
La giurisprudenza ha costruito negli anni il principio secondo cui il richiamo generico alla riservatezza non basta, ma è necessario che si rispettino queste condizioni:
- il controinteressato indichi esattamente quali informazioni ritiene segrete;
- dimostri perché la loro ostensione comporterebbe un pregiudizio effettivo alla sua competitività;
- l’Amministrazione valuti in modo critico queste affermazioni, senza limitarsi ad accoglierle in modo automatico.
Ed è proprio questo snodo a diventare decisivo nella sentenza.