Il quadro normativo
Due sono i riferimenti fondamentali su cui ruota la vicenda:
- l'art. 35, comma 5, d.lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), secondo cui “L’operatore economico partecipante alla gara di appalto ha titolo per accedere alle informazioni fornite dal concorrente, costituenti segreti tecnici o commerciali, se indispensabili ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto”.
- l'art. 98, d.lgs. n. 30/2005 (Codice della proprietà
industriale), il quale stabilisce che le informazioni
aziendali e le esperienze tecnico-industriali sono protette solo
se:
- segrete, non generalmente note o facilmente accessibili;
- aventi valore economico, in quanto idonee a conferire vantaggio competitivo;
- protette da misure adeguate da parte del legittimo detentore.
Tali requisiti impediscono che qualsiasi peculiarità organizzativa o gestionale dell’offerta sia automaticamente qualificabile come “segreto”.