Accesso civico generalizzato e offerte tecniche: il Consiglio di Stato chiarisce i limiti

La trasparenza non può travolgere la tutela dei segreti industriali: differenze con l’accesso agli atti e ruolo del bilanciamento ex art. 35 d.lgs. 36/2023

di Redazione tecnica - 08/09/2025

Accesso agli atti: le coordinate normative

Per comprendere la decisione della giustizia amministrativa è utile richiamare quanto previsto dall'art. 35 del d.lgs. n. 36/2023, con il quale il legislatore ha recepito i principi fissati dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (sentenza n. 10/2020), estendendo l’accesso civico generalizzato anche al settore degli appalti.

Si tratta di un passaggio importante, che conferma la volontà di aprire le procedure di gara a una maggiore trasparenza.

Tuttavia, lo stesso art. 35 chiarisce che questo diritto non è assoluto: i limiti sono quelli fissati dall’art. 5-bis del d.lgs. n. 33/2013, che tutela, tra gli altri, gli interessi economici e commerciali degli operatori economici.

Se è vero che l’art. 35 del d.lgs. n. 36/2023 ha codificato l’accesso civico generalizzato in relazione al settore degli appalti, non per questo ha fatto venire meno l’operatività dei c.d. interessi-limite pubblici o privati di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 5 bis del d.lgs. n. 33/2013, come si evince anche dalla relazione illustrativa.

Ne consegue, quindi, che spetta all’amministrazione operare un bilanciamento concreto dei contrapposti interessi all’ostensione e alla riservatezza non potendo comunque l’accesso civico generalizzato portare alla divulgazione di informazioni sensibili che possano ledere gli interessi alla tutela dei segreti commerciali dell’aggiudicatario e falsare la concorrenza futura.

Accesso agli atti e accesso documentale

Inoltre, occorre distinguere tra accesso civico generalizzato e accesso documentale ex legge n. 241/1990. Il primo è un diritto riconosciuto a chiunque, senza necessità di motivare un interesse specifico; il secondo è uno strumento difensivo, utilizzabile solo da chi deve tutelare una posizione giuridica.

Se già i concorrenti non possono ottenere l’ostensione integrale delle offerte tecniche, a maggior ragione tale possibilità non può essere concessa a un soggetto estraneo alla gara. Diversamente, si verrebbe a creare un paradosso: un terzo potrebbe conoscere più di quanto spetta ai partecipanti stessi.

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