Accesso all’offerta tecnica: richiamo della CGUE alla riservatezza
La Corte di Giustizia Europea invita le Amministrazioni al bilanciamento tra libertà di iniziativa economica e tutela del know-how aziendale
La CGUE: nessuna prevalenza automatica del diritto di accesso
Secondo la CGUE, l’art. 39 della direttiva 2014/25/UE, letto congiuntamente agli articoli 70 e 75 della medesima direttiva (sostanzialmente analoghi agli artt. 50 e 55 della direttiva 2014/24/UE), non consente un automatismo nell’accesso “difensivo” alle offerte tecniche contenenti informazioni riservate.
La Corte ribadisce un principio cardine della giurisprudenza europea: “Le norme in materia di appalti pubblici mirano a garantire una concorrenza non falsata e, per conseguire tale obiettivo, è necessario che le amministrazioni aggiudicatrici non divulghino informazioni suscettibili di essere utilizzate per falsare la concorrenza”.
Ma questa esigenza non può mai prevalere in modo assoluto sul diritto alla tutela giurisdizionale: il bilanciamento tra segreti e difesa deve avvenire caso per caso, con modalità che garantiscano sia la riservatezza che l’effettività del ricorso.
Bilanciamento tra trasparenza e riservatezza: una regola europea vincolante
Il principio espresso dalla CGUE ha portata generale e impatta direttamente sulla prassi nazionale: qualsiasi meccanismo che obblighi l’ente a divulgare integralmente le offerte tecniche ai concorrenti esclusi, senza bilanciamento ex ante, viola il diritto UE. L’esigenza di difendere i propri diritti in giudizio è tutelabile solo nei limiti in cui l’accesso non comporti un pregiudizio sproporzionato alla riservatezza delle informazioni.
La Corte richiama, a tal proposito, anche l’art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che tutela la vita privata e il diritto al segreto delle comunicazioni e, per estensione, anche ai segreti commerciali come principio generale del diritto dell’Unione.
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