Affidamento diretto: il TAR sulla discrezionalità della stazione appaltante
Sebbene l'affidamento diretto rappresenti una procedura semplificata e la stazione appaltante mantenga ampio potere discrezionale nella scelta del contraente, essa deve comunque motivare l’individuazione del soggetto affidatario
Che margine di sindacabilità esiste, da parte dell'Amministrazione, per la scelta dell’operatore economico nelle procedure di affidamento diretto? E quali sono i vincoli motivazionali imposti alla stazione appaltante?
A ricordare il perimetro applicativo della procedura di affidamento ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del d.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici) è il TAR Campania, con la sentenza del 27 maggio 2025, n. 958, sul ricorso per l’annullamento della determina di affidamento diretto di un servizio.
Affidamento diretto: scelta discrezionale ma che va motivata
Il caso origina dalla pubblicazione di un Avviso da parte della SA per la raccolta di manifestazioni di interesse e preventivi da parte di operatori economici, in vista dell’affidamento diretto di un servizio postale.
Un'impresa, che aveva tempestivamente inviato preventivo e proposta progettuale, si è vista "ignorata" nella successiva determina di affidamento, nella quale si affermava che l’avviso pubblico fosse andato deserto. Da qui il ricorso, fondato sull’eccesso di potere per travisamento dei fatti e carenza istruttoria.
Da parte sua, la controinteressata, affidataria del servizio ha sottolineato che:
- l’avviso aveva natura meramente esplorativa e non vincolante;
- la trattativa diretta è un affidamento diretto a tutti gli effetti;
- il Codice dei Contratti non impone la previa indagine di mercato per affidamenti inferiori a 140mila euro (art. 50, comma 1, lett. b), d.lgs. 36/2023).
Tutti elementi formalmente corretti, ma per il TAR non sufficienti. Vediamo il perché.
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