Affidamento diretto: il TAR sulla discrezionalità della stazione appaltante
Sebbene l'affidamento diretto rappresenti una procedura semplificata e la stazione appaltante mantenga ampio potere discrezionale nella scelta del contraente, essa deve comunque motivare l’individuazione del soggetto affidatario
Quando l'affidamento diretto va annullato
Nel caso esaminato, la determina impugnata affermava che nessuna offerta era pervenuta in risposta all’avviso esplorativo. Ma dagli atti emerge che la ricorrente aveva regolarmente inviato la documentazione nei termini. La PA, pur avendo ricevuto la proposta, non l’ha istruita né valutata, fondando l’affidamento su un presupposto oggettivamente errato.
Questa circostanza – sottolinea il TAR – non implica un diritto soggettivo all’affidamento da parte della ricorrente, ma radica senz’altro un interesse legittimo alla corretta valutazione della propria offerta, in un contesto procedimentalizzato in cui la PA si era autonomamente impegnata a recepire e valutare proposte.
Le conseguenze: annullamento della determina e obbligo di rideterminazione
Il ricorso è stato quindi accolto, con l’annullamento dell’atto impugnato e l’ordine alla PA di rideterminarsi sull’affidamento, tenendo conto della proposta pervenuta.
Si ribadisce così che:
- laddove la PA attivi una consultazione preliminare, anche non obbligatoria, si auto-vincola al rispetto dei dati istruttori emersi;
- la stazione appaltante non può ignorare offerte pervenute regolarmente, né affermare il contrario nella determina, pena l’illegittimità per travisamento;
- è tenuta a motivare l’affidamento, anche nei casi in cui non sia imposta una selezione comparativa.
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