Ante '67, edilizia libera e ordine di demolizione: interviene il TAR
L'assenza di permesso di costruire può essere giustificata solo se l'immobile sia stato costruito prima dell'entrata in vigore della Legge Ponte. Ma la data di costruzione va comunque dimostrata
Coperture con vetrate: quando non sono VePA
Il TAR ha respinto anche la tesi della ricorrente secondo cui la copertura metallica con vetrata, adibita a cucina-lavanderia, potesse rientrare nella lettera A22 dell’allegato A al d.P.R. 31/2017, come semplice struttura di protezione dagli agenti atmosferici.
Secondo il giudice infatti “Non si tratta di manufatto volto a fornire semplice protezione dello spazio esterno, ma della vera e propria creazione di un nuovo vano abitabile, inequivocabilmente utilizzabile alla stregua di un’area interna, come testimoniato dalla presenza della cucina e della lavanderia.”
Sul punto ha richiamato:
- la lettera b-bis) al comma 1 dell'art. 6 del Testo Unico Edilizia, dalla quale si desume che l'utilizzo di vetrate panoramiche non comporta di per sé la creazione di un nuovo volume quando sia effettuata ai soli fini di protezione temporanea dagli agenti atmosferici e riduzione delle dispersioni termiche e sia mantenuta la natura e la funzione di spazio esterno;
- la lett. e.5 dello stesso comma 1, art. 6, d.P.R. n. 380/2001 che invece considera “interventi di nuova costruzione [...] l’installazione di strutture di qualsiasi genere che siano utilizzate come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili.”
Ciò che esclude l'applicabilità della disciplina della VEPA è, infatti, la natura dell'intervento nei casi in cui sia individuabile un volume chiuso potenzialmente abitabile. In questo caso la struttura, essendo chiusa, impiantizzata e funzionale, costituisce nuova volumetria e richiede permesso di costruire.
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