Ante '67, edilizia libera e ordine di demolizione: interviene il TAR

L'assenza di permesso di costruire può essere giustificata solo se l'immobile sia stato costruito prima dell'entrata in vigore della Legge Ponte. Ma la data di costruzione va comunque dimostrata

di Redazione tecnica - 18/04/2025

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Quando un immobile sorge in area vincolata e privo di titolo edilizio, può il proprietario invocare la vetustà dell’opera o ricondurre gli interventi a edilizia libera per evitare la demolizione? E ancora: quali elementi sono ritenuti idonei a dimostrare la realizzazione ante '67?

Ante '67 ed edilizia libera: senza prove non è possibile evitare la demolizione

Sono questi i punti chiave al centro della sentenza del TAR Puglia del 5 marzo 2025, n. 337, con cui è stata confermata la piena legittimità dell’ordinanza demolitoria emessa da un Comune in relazione a opere abusive in zona soggetta a vincolo paesaggistico e idrogeologico, chiarendo in modo netto:

  • i limiti della prova “ante ’67”;
  • l’esclusione dell’edilizia libera in caso di strutture chiuse, impiantizzate e volumetriche;
  • l’inapplicabilità del d.P.R. n. 31/2017 (allegato A) agli interventi contestati.

A seguito di un esposto, il Comune ha accertato l’esistenza di opere prive di titolo edilizio, imponendo la demolizione di:

  • fabbricato in tufo e solaio in c.a. di 68 mq, adibito a civile abitazione;
  • copertura chiusa con struttura in metallo e policarbonato, utilizzata come cucina-lavanderia;
  • pergolato su terrazza con travi in legno, dotato di elementi di chiusura superiori.

Il proprietario ha impugnato l’ordinanza, sostenendo la realizzazione del fabbricato principale prima dell'entrata in vigore della legge n. 765/1967 (c.d. "Legge Ponte"), motivo per cui non sarebbe stata necessaria la concessione edilizia. Inoltre le altre opere sarebbero rientrare nel regime di edilizia libera in quanto rientranti nelle lettere A22 e simili dell’allegato A al d.P.R. n. 31/2017.

Vediamo nei dettagli la decisione del TAR.

 

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